L’EBA ha pubblicato il suo progetto definitivo di regolamentazione dei periodi di margine minimo di rischio che gli enti che agiscono come soggetti compensatori possono utilizzare per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali per le esposizioni verso i clienti. Questi standard andranno a far parte del regolamento unico volto a rafforzare l’armonizzazione delle normative nel settore bancario nell’Unione europea.
I progetti di modifica specificano in particolare quale parametro debbano utilizzare i clearing member per calcolare i requisiti normativi per il rischio di credito di controparte quando applicano il metodo dei modelli interni o in alternativa metodi diversi, i.e. metodo mark-to-market, metodo standardizzato e metodo di esposizione originale. La metodologia proposta mira a coprire adeguatamente il rischio derivante dall’esposizione di strumenti derivati verso i clienti, aggiungendo un onere operativo molto limitato sugli istituti di credito.
Tale progetto è stato sviluppato sulla base dell’articolo 304(5) del Regolamento (UE) 575/2013, che impone all’EBA di elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare i periodi margine di rischio minimo che le istituzioni, in qualità di clearing member, possono utilizzare per il calcolo dei propri requisiti patrimoniali nelle esposizioni verso i clienti. La Commissione Europea procederà a partire da oggi al lavoro di revisione del progetto al fine della sua adozione e trasposizione in successivo regolamento UE.