L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato il primo elenco delle ‘Altre Istituzioni di Rilevanza Sistemica’ (O-SII) stabilite nell’Unione Europea. Le O-SII sono quelle istituzioni finanziarie diverse dalle G-SII che sono tuttavia considerate sistemiche dalle autorità nazionali in base ad alcuni criteri quantitativi e qualitativi definiti dalla stessa EBA nelle sue linee-guida. Tali criteri riguardano, in particolare, la dimensione, l’importanza, la complessità e le interconnessioni degli istituti coinvolti. Le linee guida prevedono una certa flessibilità nell’applicazione di questi criteri da parte delle autorità competenti. Tale approccio ha permesso una valutazione comparata di tutto il sistema bancario Europeo, facendo sì che alcune istituzioni finanziarie potessero rientrare nella categoria O-SII sulla base di alcune peculiarità presenti nelle singole giurisdizioni.
Le O-SII italiane individuate sono Unicredit Group S.p.A., il Gruppo Intesa-Sanpaolo, e il Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
Nel pubblicare tale lista, l’EBA ha agito da punto di contatto tra i vari paesi membri, mentre a ciascuna autorità nazionale è stato demandato il compito di pubblicare le informazioni attinenti alle O-SII stabilite nella propria giurisdizione, nonché i dettagli relativi alle ragioni e al processo di valutazione posto in essere per tale valutazione. Queste informazioni saranno rilevanti per meglio comprendere le caratteristiche specifiche di ciascuna O-SII e come queste siano state identificate in base al giudizio di supervisione espresso, agli indicatori utilizzati e alle decisioni sui requisiti patrimoniali. A tal proposito è opportuno rilevare come la lista pubblicata dall’EBA rifletta i destinatari delle riserve di capitale aggiuntivo che le autorità di vigilanza nazionali dovranno prevedere a norma delle disposizioni contenute nella CRD IV.
Infine, va ricordato che l’aggiornato di tale lista sarà pubblicato su base annuale, insieme alla definizione di ogni requisito di capitale aggiuntivo che si ritenga necessario. Ogni eventuale aumento delle riserve di capitale sarà applicabile non prima di un anno dalla pubblicazione della lista aggiornata, in modo che le istituzioni coinvolte abbiano un tempo sufficiente per adeguare i propri requisiti patrimoniali alle nuove disposizioni prudenziali.