Con Risposta n. 43 dell’18 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di sommare i limiti di spesa rispettivamente previsti dal Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) e dall’Ecobonus di cui all’art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Tuttavia, nel caso in cui gli interventi siano di riqualificazione energetica, questi potranno essere ammessi esclusivamente come interventi a sé stanti e non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»
Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB
Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento […] |