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ECSP: aggiornate le Q&A ESMA sul Regolamento crowdfunding

12 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato l’aggiornamento del 26 maggio 2023 alle Q&A ESMA sul Regolamento (UE) 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (ECSP). Tre le nuove domande pubblicate da ESMA su:

  • Ambito di applicazione della definizione di società veicolo (SPV) ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, ECSP (Domanda 1.6).
  • Partecipazione di un fornitori di servizi di crowdfunding CSP ad una SPV ai sensi articolo 2, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, ECSP (Domanda 1.7).
  • Prova dei fondi propri di un CSP ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, ECSP (Domanda 6.3).

Anzitutto, ESMA chiarisce che (Domanda 1.6) una società dovrebbe essere considerato come una SPV ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), laddove: (i) sia stata creata per lo scopo o utilizzata per lo scopo della transazione (ad es. finanziamento del progetto) e (ii) sia separata dal proprietario del progetto, (iii) si interponga tra il progetto di crowdfunding e gli investitori, e (iv) riceva, direttamente o indirettamente, dal proprietario del progetto un trasferimento di titolo legale o di interessi benefici sul progetto di crowdfunding.

In secondo luogo, ESMA ricorda come (Domanda 1.7) l’articolo 8, paragrafo 1, ECSP stabilisce che i CSP non devono avere alcuna partecipazione in alcuna offerta di crowdfunding sulla loro piattaforma. La ratio risiede nel garantire che i CSP operino come intermediari neutrali tra i clienti delle loro piattaforme di crowdfunding. Ciò significa che la detenzione da parte di un CSP di una partecipazione in una SPV o in qualsiasi altra entità interposta tra il progetto di crowdfunding e gli investitori non è possibile ai sensi dell’ECSPR. Resta salva tuttavia la possibilità per il CSP di dimostrare all’autorità nazionale competente che tale partecipazione non equivale a una partecipazione nell’offerta di crowdfunding sottostante e, in quanto tale, non compromette la sua neutralità nei confronti dei clienti, ovvero non crea, per il CSP, un incentivo economico distinto (ossia un incentivo diverso dall’offerta di crowdfunding sottostante).

Infine, ESMA chiarisce che (Domanda 6.3), in relazione alla prova dei fondi propri che le imprese esistenti possono fornire al momento della richiesta di autorizzazione come CSP, quando non è disponibile un registro pubblico e quando i bilanci annuali completi dell’entità esistente non sono sottoposti a revisione, l’autorità competente per l’autorizzazione può accettare una certificazione fatta da un revisore indipendente dell’esistenza e della piena disponibilità dei fondi propri sulla base dei conti forniti dal richiedente.

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