Pubblicata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Determinazione n. 5 dell’8 aprile 2015 relativa agli effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato “in bianco”) sulla disciplina degli appalti pubblici.
L’atto modifica la determinazione dell’Autorità n. 3 del 23 aprile 2014, relativa ai criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).
Le moficiche sono funzionali ad evitare che le imprese in crisi si vedano preclusa la possibilità della continuità aziendale proprio nel momento in cui preannunciano la presentazione del relativo piano.