Nella pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che in sede di opposizione allo stato passivo la mancata produzione del provvedimento del Giudice Delegato, del ricorso e dei documenti a supporto dell’esistenza del credito non integra una fattispecie di improcedibilità del procedimento.
In particolare, l’opponente, ai sensi dell’art. 99 co. 2 n. 4 Legge Fall., è tenuto esclusivamente ad indicare i documenti di cui intende avvalersi, conseguendone che, in caso di mancata produzione di uno di essi ed a fronte di una previa produzione nel procedimento di verifica dello stato passivo, il Tribunale ne potrà disporre l’acquisizione direttamente dal fascicolo d’ufficio del relativo procedimento fallimentare.
Analogamente, la mancata produzione del provvedimento del Giudice Delegato non costituisce ipotesi di improcedibilità ex art. 339 c.p.c., in quanto ricompreso nel suddetto fascicolo d’ufficio su cui il Tribunale esercita il diritto di accesso.