I fatti di causa – la Corte di appello di Napoli, rigettando l’appello promosso contro la dichiarazione di fallimento di una società, evidenziava, tra l’altro, la legittimità dell’istanza di dichiarazione di fallimento proposta dal PM nelle more di un procedimento penale.
La questione di diritto affrontata dalla Suprema Corte – avverso la decisione della Corte di merito viene proposto ricorso, tra l’altro, per il mancato esame dell’eccezione di incompetenza del Tribunale e per sostenere l’illegittimità dell’istanza di dichiarazione di fallimento proposta dal PM.
Con il primo motivo, le Società ricorrenti lamentano il mancato esame dell’eccezione di incompetenza del Tribunale. A questo proposito, la Suprema Corte, pur ammettendo che il reclamo avverso una sentenza dichiarativa di fallimento sia caratterizzato da effetto devolutivo pieno, esclude che tale effetto possa “estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d’incompetenza ex art. 9, l fall, poiché ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi.”
La Suprema Corte rigetta anche il motivo col quale le due ricorrenti censurano l’illegittimità dell’istanza di dichiarazione del fallimento proposta dal PM. Il PM, infatti, ha conosciuto la notitia decoctionis durante un procedimento penale ma, stando al ragionamento della Suprema Corte, non rileva in nessun caso il modo in cui il PM, nell’esercizio delle sue funzioni, sia venuto a conoscenza di tale notizia.
La Corte rigetta quindi i ricorsi delle Società.