Nel caso di liquidazione di un bene rientrante nella massa attiva fallimentare operata mediante contratto di compravendita, è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga la cancellazione dell’ipoteca iscritta sul bene alienato, a seguito del pagamento del prezzo da parte dell’acquirente. Vertendosi in tema di vendita fallimentare – non importa se attuata in forma contrattuale, e non tramite esecuzione coattiva – trova applicazione l’art. 108, secondo comma, legge fallimentare; con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato sull’intero prezzo pagato, incluso l’acconto versato al venditore in bonis (e quindi, con perfetta equivalenza, sotto questo profilo, ad una vendita nelle forme dell’esecuzione forzata). Per altro verso, gli acquirenti non ottengono alcun vantaggio, rispetto all’eventuale compravendita stipulata con il venditore in bonis, dal momento che, in tal caso, avrebbero pagato il prezzo a condizione della cancellazione dell’ipoteca: in ipotesi, mediante versamento diretto del prezzo, o di parte di esso, al creditore ipotecario.