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Giurisprudenza

L’efficacia delle dimissioni di tutti i membri del collegio sindacale e la prorogatio

18 Settembre 2017

Domenico Siracusa

Tribunale di Roma, 4 luglio 2016, n. 5492 – Dott. Romano

Di cosa si parla in questo articolo

Con il provvedimento in esame, il Giudice del Registro delle Imprese di Roma si è espresso in merito alla questione se le dimissioni di tutti i sindaci di una società abbiano effetto immediato anche quando, a seguito delle stesse, il collegio sindacale non risulti composto nel suo numero legale di tre componenti.

Sul punto, infatti, secondo un orientamento giurisprudenziale, la rinuncia all’incarico da parte dei sindaci – prima della scadenza dello stesso – ha effetto immediato anche quando non sia possibile la sostituzione dei sindaci dimissionari da parte dei sindaci supplenti (cfr. Trib. Milano 2.08.2010 in Giurisprudenza Commerciale, 2012, 173 ss. con nota di Russo), e ciò in quanto, da un lato, si tende a privilegiare l’esigenza di garantire ai sindaci l’immediatezza dell’operatività delle loro dimissioni e, dall’altro, si considera ammissibile una “vacatio” dell’organo di controllo, che non è chiamato ad un impegno quotidiano e ad una costante presenza fisica.

Tuttavia, secondo un altro orientamento sostenuto dal Giudice del Registro delle imprese di Roma con la pronuncia in esame, la rinunzia all’incarico di un sindaco ha efficacia immediata solo nel caso in cui sia possibile integrare il collegio sindacale con il sindaco supplente.

Le ragioni a sostegno di questo secondo orientamento possono sinteticamente individuarsi nella necessità di garantire il rispetto del principio di continuità della funzione di controllo: l’attività del collegio sindacale deve infatti essere “non saltuaria, ma permanente e continuativa con la conseguenza che essa non è suscettibile di interruzioni o di menomazioni”.

Il suddetto principio si evince dalla disciplina della prorogatio di cui all’art. 2400 c.c., ove è infatti previsto che “la cessazione dei sindaci per scadenza del mandato ha effetto solo dal momento in cui il collegio è stato ricostituito”.

Pertanto, con riferimento alla questione analizzata dal Giudice del Registro, la rinuncia all’incarico dell’intero collegio sindacale non è idonea a produrre immediatamente l’effetto della loro sostituzione con i due supplenti, dal momento che, in tale ipotesi, non si avrebbe costituzione di collegio sindacale con un minimo di tre componenti.

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