Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 04 dicembre 2024, cinque regolamenti di esecuzione che specificano ciascuno diverse modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), così come modificato da eIDAS 2 (Regolamento 2024/1183/UE), relativamente ai portafogli europei di identità digitale, ovvero:
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda i dati di identificazione personale e gli attestati elettronici di attributi rilasciati ai portafogli europei di identità digitale
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda l’integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda le notifiche alla Commissione in relazione all’ecosistema dei portafogli europei di identità digitale
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda la certificazione dei portafogli europei di identità digitale
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda i protocolli e le interfacce che devono essere supportati dal quadro europeo di identità digitale.
Si ricorda che il quadro europeo relativo a un’identità digitale istituito dal Regolamento eIDAS costituisce un componente essenziale per la creazione di un ecosistema per l’identità digitale sicuro e interoperabile in tutta l’Unione: con i portafogli europei di identità digitale, in particolare, il quadro mira a facilitare l’accesso ai servizi in tutti gli Stati membri, garantendo nel contempo la protezione dei dati personali e della vita privata.
I regolamenti di esecuzione pubblicati oggi attuano il mandato conferito alla Commissione dagli artt. 5 bis, paragrafo 23 e art. 5 quater, paragrafo 6, del Regolamento eIDAS.
Più nel dettaglio, l’art. 5 bis, paragrafo 23, incarica la Commissione di stabilire le specifiche e le procedure pertinenti al portafoglio europeo di identità digitale, e tale obiettivo è conseguito mediante quattro regolamenti di esecuzione, ovvero:
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977, che stabilisce le norme per il rilascio di dati di identificazione personale e di attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979, che stabilisce le norme relative all’integrità e alle funzionalità di base dei portafogli
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980, che stabilisce obblighi in materia di notifiche che consentono la convalida:
- dei registri elettronici utilizzati da uno Stato membro per pubblicare informazioni sulle parti facenti affidamento sul portafoglio, registrate in tale Stato membro, a norma dell’art. 5 ter, paragrafo 5, del Regolamento eIDAS, dell’ubicazione dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio e dell’identificazione dei conservatori dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio
- dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate
- dell’autenticità e della validità delle unità di portafoglio
- dell’identificazione dei fornitori di portafogli
- dell’autenticità dei dati di identificazione personale
- dell’identificazione dei fornitori di dati di identificazione personale.
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982, che stabilisce norme relative ai protocolli e alle interfacce delle soluzioni di portafoglio per:
- il rilascio di dati di identificazione personale e di attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio
- la presentazione degli attributi dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi alle parti facenti affidamento sul portafoglio e ad altre unità di portafoglio
- la comunicazione delle richieste di cancellazione dei dati alle parti facenti affidamento sul portafoglio
- le segnalazioni delle parti facenti affidamento
A norma dell’art. 5 quater del Regolamento eIDAS, infine, la certificazione dei portafogli europei di identità digitale deve essere effettuata conformemente ai requisiti funzionali, di cibersicurezza e di protezione dei dati, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza e fiducia nei portafogli: tali requisiti di certificazione devono essere armonizzati in tutti gli Stati membri al fine di evitare la frammentazione del mercato e di creare un quadro solido.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, in attuazione del predetto articolo, fissa quindi le norme di riferimento e stabilisce le specifiche e le procedure per la creazione di un quadro solido per la certificazione dei portafogli, da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della Raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione.