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eIDAS: le specifiche sui portafogli europei di identità digitale

4 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L, del 04 dicembre 2024, cinque regolamenti di esecuzione che specificano ciascuno diverse modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), così come modificato da eIDAS 2 (Regolamento 2024/1183/UE), relativamente ai portafogli europei di identità digitale, ovvero:

  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda i dati di identificazione personale e gli attestati elettronici di attributi rilasciati ai portafogli europei di identità digitale
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda l’integrità e le funzionalità di base dei portafogli europei di identità digitale
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda le notifiche alla Commissione in relazione all’ecosistema dei portafogli europei di identità digitale
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda la certificazione dei portafogli europei di identità digitale
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982 del 28 novembre 2024 recante modalità di applicazione del Regolamento eIDAS per quanto riguarda i protocolli e le interfacce che devono essere supportati dal quadro europeo di identità digitale.

Si ricorda che il quadro europeo relativo a un’identità digitale istituito dal Regolamento eIDAS costituisce un componente essenziale per la creazione di un ecosistema per l’identità digitale sicuro e interoperabile in tutta l’Unione: con i portafogli europei di identità digitale, in particolare, il quadro mira a facilitare l’accesso ai servizi in tutti gli Stati membri, garantendo nel contempo la protezione dei dati personali e della vita privata.

I regolamenti di esecuzione pubblicati oggi attuano il mandato conferito alla Commissione dagli artt. 5 bis, paragrafo 23 e art. 5 quater, paragrafo 6, del Regolamento eIDAS.

Più nel dettaglio, l’art. 5 bis, paragrafo 23, incarica la Commissione di stabilire le specifiche e le procedure pertinenti al portafoglio europeo di identità digitale, e tale obiettivo è conseguito mediante quattro regolamenti di esecuzione, ovvero:

  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2977, che stabilisce le norme per il rilascio di dati di identificazione personale e di attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979, che stabilisce le norme relative all’integrità e alle funzionalità di base dei portafogli
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2980, che stabilisce obblighi in materia di notifiche che consentono la convalida:
    • dei registri elettronici utilizzati da uno Stato membro per pubblicare informazioni sulle parti facenti affidamento sul portafoglio, registrate in tale Stato membro, a norma dell’art. 5 ter, paragrafo 5, del Regolamento eIDAS, dell’ubicazione dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio e dell’identificazione dei conservatori dei registri delle parti facenti affidamento sul portafoglio
    • dell’identità delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate
    • dell’autenticità e della validità delle unità di portafoglio
    • dell’identificazione dei fornitori di portafogli
    • dell’autenticità dei dati di identificazione personale
    • dell’identificazione dei fornitori di dati di identificazione personale.
  • il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982, che stabilisce norme relative ai protocolli e alle interfacce delle soluzioni di portafoglio per:
    • il rilascio di dati di identificazione personale e di attestati elettronici di attributi alle unità di portafoglio
    • la presentazione degli attributi dei dati di identificazione personale e degli attestati elettronici di attributi alle parti facenti affidamento sul portafoglio e ad altre unità di portafoglio
    • la comunicazione delle richieste di cancellazione dei dati alle parti facenti affidamento sul portafoglio
    • le segnalazioni delle parti facenti affidamento

A norma dell’art. 5 quater del Regolamento eIDAS, infine, la certificazione dei portafogli europei di identità digitale deve essere effettuata conformemente ai requisiti funzionali, di cibersicurezza e di protezione dei dati, al fine di garantire un livello elevato di sicurezza e fiducia nei portafogli: tali requisiti di certificazione devono essere armonizzati in tutti gli Stati membri al fine di evitare la frammentazione del mercato e di creare un quadro solido.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, in attuazione del predetto articolo, fissa quindi le norme di riferimento e stabilisce le specifiche e le procedure per la creazione di un quadro solido per la certificazione dei portafogli, da aggiornare periodicamente per tenere conto degli sviluppi tecnologici, della normazione e del lavoro svolto sulla base della Raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione.

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