Nella sentenza in esame, il Tribunale di Roma si trova a deliberare in merito agli elementi costitutivi in concreto della fattispecie del trasferimento d’azienda. Sul punto la Corte si colloca nella linea giurisprudenziale consolidata, ribadendo come in definitiva ai fini di tale configurazione sia necessario il trasferimento di una entità economica organizzata in maniera stabile che abbia, successivamente al trasferimento, conservato la propria identità funzionale all’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Ai fini della sussistenza dell’elemento del trasferimento di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa non sarebbero peraltro sufficienti di per sé nè la mera adozione da parte della società pretesa “cessionaria” di una denominazione simile a quella della “cedente”, né il trasferimento alla prima di alcuni dipendenti non meglio specificati, né il dirottamento di commesse relativamente alle quali la società pretesa “cedente” non abbia neppure depositato i contratti stipulati con le società committenti (mancando pertanto la certezza in merito alla pregressa esistenza di tali rapporti negoziali).
A corroborare il proprio orientamento, la Corte cita la linea costante adottata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale afferma come per “trasferimento d’azienda” debba intendersi il trasferimento di un’entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e consenta l’esercizio di un’attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo. Al fine di un simile accertamento occorre la valutazione di una pluralità di elementi, consistenti nell’eventuale trasferimento di elementi materiali o immateriali e del loro valore, nell’avvenuta riassunzione in fatto della maggior parte del personale nella nuova impresa, nell’eventuale trasferimento della clientela, nonché nel grado di analogia tra le attività esercitate prima o dopo la cessione.