Con sentenza del 22 settembre 2015 n. 18612 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di intermediazione mobiliare, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, e la correlata proporzionale riduzione della responsabilità dell’intermediario autorizzato, qualora il comportamento del cliente presenti delle anomalie significative, ovvero questi, pur essendo perfettamente a conoscenza (per personale e pluriennale esperienza) del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare l’ordinaria diligenza, ponendo in essere direttamente comportamenti o avallando comportamenti del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale tra cliente e promotore, contravvenendo alle regole concernenti le modalità di affidamento dei capitali da investire, espressamente indicate nelle proposte di sottoscrizione di valori mobiliari, o in altro modo contribuendo al verificarsi dell’evento dannoso, attraverso la violazione dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività d’investimento
Nel caso di specie, il risparmiatore non si era limitato a consegnare direttamente al promotore somme in contanti a più riprese e a consegnargli per l’incasso il biglietto vincente di una lotteria, ma ha demandato di fatto al promotore il controllo sulla corrispondenza proveniente dall’intermediario autorizzato relativa agli investimenti effettuati.