WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

In Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento sulla disciplina

14 Luglio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14 luglio 2022, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione (ITS) per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR) per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento.

In particolare, il Regolamento in oggetto sottolinea la necessità di identificare con precisione le specifiche informazioni privilegiate cui hanno (o hanno avuto) accesso i soggetti che lavorano per la società, stante la possibile pluralità di informazioni accessibili.

Pertanto gli elenchi dei soggetti che hanno accesso a informazioni privilegiate dovrebbero precisare quali siano le specifiche informazioni accessibili, che possono includere informazioni relative a un’operazione, un progetto, un evento, anche di natura societaria o finanziaria, la pubblicazione di bilanci o annunci di utili inferiori alle attese.

In ragione di ciò, gli elenchi devono essere divisi in sezioni distinte, una per ogni specifica informazione privilegiata.

Con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2019/2115 al regolamento (UE) n. 596/2014 sull’introduzione di obblighi meno onerosi per gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI si è ritenuto proporzionato che esse utilizzino un formato che rappresenti un onere amministrativo inferiore rispetto al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e limitare il contenuto degli elenchi a quanto strettamente necessario per l’identificazione delle persone pertinenti.

L’elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate dovrebbe contenere i dati personali necessari per identificare tali persone.

 È opportuno che qualsiasi trattamento dei dati personali ai fini dell’istituzione e della conservazione di elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate di cui all’articolo 18 del MAR sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Gli elenchi dovranno inoltre riportare dati utili per aiutare l’autorità competente nelle indagini, permettendole di analizzare rapidamente la condotta delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, di stabilire collegamenti tra queste e le persone implicate in negoziazioni sospette e di rilevare gli eventuali contatti intercorsi tra di esse in momenti critici.

A questo scopo è essenziale il numero di telefono, che permette all’autorità competente di intervenire rapidamente chiedendo, se necessario, i tabulati del traffico di dati.

Tali dati utili dovrebbero essere disponibili fin dall’inizio, per evitare di compromettere l’integrità delle indagini obbligando l’autorità competente a chiedere, a indagine avviata, ulteriori informazioni.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01

Iscriviti alla nostra Newsletter