Il Regolamento (UE) 2023/606, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 marzo 2023, modifica il Regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda gli obblighi relativi alle politiche di investimento e alle condizioni di esercizio dei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).
Il Regolamento è stato adottato per cercare di risolvere la mancanza di crescita dei fondi ELTIF, nonostante gli sforzi dell’Unione Europea per promuovere il finanziamento a lungo termine nell’Unione.
Finora, solo pochi fondi di investimento europei a lungo termine sono stati autorizzati, con un totale di attività nette stimato intorno ai 2,4 miliardi di euro nel 2021.
Questo è in parte dovuto alla natura concentrata del mercato degli ELTIF, sia a livello geografico che dal punto di vista del tipo di investimento, nonché alla mancanza di alfabetizzazione finanziaria e fiducia tra gli investitori.
Pertanto, il Regolamento cerca di rendere gli ELTIF più accessibili e popolari tra gli investitori al dettaglio, aumentando la flessibilità dei gestori di fondi nell’investire in una vasta gamma di categorie di attività reali.
Il Regolamento aggiunge le attività reali alle categorie di investimento ammissibili, a condizione che abbiano un valore per la loro natura o le loro caratteristiche. Ciò comprende beni immobili, come infrastrutture di comunicazione, ambientali, energetiche o di trasporto, e infrastrutture sociali, tra cui case di riposo o ospedali, nonché infrastrutture nel settore dell’istruzione, sanitario e di assistenza sociale o industriale. Gli investimenti in immobili commerciali, strutture o impianti nel settore dell’istruzione, della consulenza, della ricerca, dello sviluppo, dello sport, o in alloggi, comprese le residenze per anziani o l’edilizia popolare, sono considerati investimenti ammissibili in attività reali.
Gli investimenti ammissibili in attività reali includono anche gli investimenti in diritti di utilizzo delle acque, diritti sulle risorse forestali, diritti di superficie e diritti minerari, per consentire la realizzazione di strategie di investimento in ambiti in cui gli investimenti diretti in attività reali sono impossibili o antieconomico.
Per incoraggiare i flussi di capitali privati verso investimenti più ecosostenibili, gli ELTIF possono investire anche in obbligazioni verdi, purché siano destinati a investimenti a lungo termine e rispettino i requisiti del regolamento (UE) 2015/760 per quanto riguarda le attività di investimento ammissibili.
Per permettere investimenti in settori in cui gli investimenti diretti sono difficili o antieconomici, come ad esempio acqua, foreste, superfici e attività minerarie, è importante che tali investimenti siano inclusi tra le attività ammissibili per gli investimenti diretti in attività reali. Allo stesso tempo, per incoraggiare flussi di capitali verso investimenti più ecosostenibili, gli ELTIF dovrebbero poter investire in obbligazioni verdi che soddisfino i requisiti del regolamento UE 2015/760. Tuttavia, gli ELTIF dovrebbero essere destinati a investimenti a lungo termine e rispettare i requisiti di ammissibilità.
Per garantire un elevato livello di protezione degli investitori al dettaglio, sarebbe opportuno effettuare una valutazione dell’adeguatezza indipendentemente dal fatto che le quote o le azioni di ELTIF siano acquisite dagli investitori al dettaglio da distributori o gestori di ELTIF o attraverso il mercato secondario. Inoltre, per garantire una vigilanza efficace dell’applicazione dei requisiti relativi alla commercializzazione degli ELTIF presso gli investitori al dettaglio, il distributore o il gestore dell’ELTIF dovrebbe essere soggetto alle norme in materia di registrazione di cui alla direttiva 2014/65/UE.