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Dossier

Emergenza Covid-19 e sospensione dei termini processuali nella domanda di concordato in bianco

18 Maggio 2020

Federica De Gottardo, Dottoranda in diritto commerciale presso l’Università di Trento, Avvocato in Trento

Tribunale di Milano, Sez. II, 19 marzo 2020 – G.D. Agnese; Tribunale di Rimini, 9 aprile 2020 – Pres. Miconi, Rel. Rossi

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Lo scoppio dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 ha imposto l’adozione di misure normative emergenziali che, in rapida successione, hanno inciso tanto sul diritto sostanziale quanto – e soprattutto – sulla gestione delle attività processuali. In particolare: il D.L. 8 marzo 2020, n. 11 ha disposto a far data dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 il rinvio ad una data successiva delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari; il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) ha successivamente disposto la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali sino alla data del 15 aprile 2020; infine, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità) ha prorogato tale sospensione sino alla data dell’11 maggio 2020.

In questo contesto di generale incertezza, le Corti di merito sono state chiamate a pronunciarsi sulla possibile inclusione degli obblighi informativi periodici ex art. 161, comma 8, l. fall. tra i “termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili” oggetto di sospensione. Al riguardo, si sono registrati due orientamenti opposti. Il Tribunale di Milano – che per primo si è pronunciato sulla questione – ha inizialmente esteso la sospensione dei termini processuali anche agli obblighi informativi periodici nella fase di pre-concordato in forza di ragioni di opportunità: è stata infatti tenuta in considerazione la prevedibile difficoltà delle imprese nella redazione di un’approfondita ed analitica informativa, che di fatto necessita dell’ausilio dei professionisti, nel momento di massima espansione del contagio. Di contro, a distanza di poche settimane il Tribunale di Rimini ha negato la possibile estensione della sospensione dei termini agli obblighi di cui all’art. 161, comma 8, l. fall. sul rilievo per cui i termini relativi all’adempimento degli obblighi non rivestono “natura processuale, essendo termini volti a tenere monitorata la gestione dell’impresa che ha richiesto di accedere alla procedura di concordato preventivo”. Sul punto, il Collegio ha inoltre precisato che tali obblighi possono (e devono) essere regolarmente adempiuti “anche al sol fine di informare il Tribunale che non sono state svolte attività a causa dell’emergenza in corso”.

Tale secondo orientamento – che nega l’estensione della sospensione dei termini agli obblighi informativi periodici – sembra infine prevalso. Con circolare di data 15 aprile 2020 lo stesso Tribunale di Milano ha infatti espressamente aderito a quell’orientamento della giurisprudenza di merito che, negando la natura processuale dei termini per la redazione degli obblighi informativi, esclude gli stessi dalle ipotesi di sospensione; nell’ambito della medesima circolare, il Tribunale ha comunque invitato i giudici alla massima disponibilità per la concessione di termini di integrazione nelle ipotesi di comprovate difficoltà dell’impresa a fornire informazioni esaustive.

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