L’ispirazione complessiva della disciplina emergenziale relativa alla diffusione del covid-19 legittima da un lato la richiesta del consumatore di rimodulare le modalità e le tempistiche di esecuzione di un piano ex l. 3/2012 già omologato; dall’altro, quando la richiesta di modifica consiste solo in un differimento dei termini di adempimento,la possibilità da parte del giudice designato, sentito l’OCC, di decidere in ordine all’istanza anche senza convocare i creditori.
Oltre alla natura di «norma di carattere generale per l’interpretazione delle conseguenze dell’attuazione delle misure di contenimento» rivestita dall’art. 91 D.L. “Cura Italia”, conduce a questa interpretazione anche la disciplina del “Decreto Liquidità”, il cui art. 9,3 – che, in tema di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, consente al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento quando il differimento è motivato dall’emergenza epidemiologica – è applicabile anche ai piani del consumatore posta la funzione di sostegno della disciplina rispetto a una generale crisi di liquidità.