Pubblicata la Comunicazione Consob n. 1/25 del 28 febbraio 2025 che fornisce prime indicazioni riguardo alle competenze dell’Istituto rispetto ai nuovi adempimenti introdotti dal Regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3.0) di modifica del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR).
Le indicazioni Consob, che rilevano nelle more del completamento dell’attuazione nazionale di EMIR 3.0, riguardano controparti finanziarie e non finanziarie, partecipanti diretti delle Controparti Centrali (CCP) e clienti che prestano servizi di compensazione.
Sul punto si ricorda che EMIR 3.0 prevede le seguenti novità (articoli 7 bis, 7 ter, 7 quater e 38 paragrafi 8 e 9, 7 quinquies):
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Obbligo, per le controparti finanziarie e non finanziarie con determinati requisiti, di aprire e mantenere presso una CCP europea autorizzata almeno un conto attivo su cui compensare un numero rappresentativo di operazioni sulle tipologie di strumenti indicate nel Regolamento (c.d. active account o conto attivo) con relativi adempimenti di reporting.
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Maggiori obblighi di trasparenza in capo ai partecipanti diretti e clienti che prestano servizi di compensazione.
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Obblighi di reporting sull’attività dei partecipanti diretti e clienti presso controparti centrali extra-UE.
Nel rispetto delle competenze attribuite da EMIR, la Consob ha quindi richiamato l’attenzione degli operatori sui seguenti specifici profili.
Anzitutto, la Commissione ricorda come i suddetti obblighi EMIR 3.0 sono applicabili dal 24 dicembre 2024, ovvero dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dall’emanazione delle richieste norme tecniche di regolamentazione (RTS).
In attesa degli RTS EMIR 3.0, Consob suggerisce di fare riferimento ai relativi progetti posti in consultazione da ESMA e, successivamente, ai progetti finali che verranno trasmessi da ESMA alla Commissione.
Per quanto concerne la disciplina dell’active account e i relativi obblighi di reporting, Consob fornisce gli indirizzi email per trasmettere le relative comunicazioni.
Ai fini della notifica di assoggettamento all’obbligo di conto attivo, Consob invita a utilizzare il template messo a disposizione da ESMA nel dicembre 2024.
Per quanto riguarda infine i profili di trasparenza da parte dei clearing service provider, Consob richiama l’attenzione sulla necessità di adempiere alle nuove previsioni introdotte da EMIR 3.0.
Con riferimento particolare alla simulazione dei requisiti in materia di margini ai quali i clienti potrebbero essere soggetti in scenari diversi, Consob, sempre in attesa degli RTS, suggerisce di fare leva per quanto possibile sulle informazioni e sulle simulazioni acquisite dalle controparti centrali, anche fornendo evidenza, ove pertinente, degli ammontari di margini aggiuntivi richiesti dal prestatore del servizio di compensazione rispetto a quelli determinati dalle controparti centrali.