La BCE ha pubblicato delle FAQ sull’ approvazione da parte dell’Autorità dei modelli di margine iniziale (IM), ai sensi del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato EMIR 3.
- FAQ 1: quali banche sono interessate dalla no action letter di EBA del 17/12/2024 sull’applicazione del Regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato (EMIR)?
Tutti gli istituti significativi che sono soggetti ai requisiti di margine iniziale (IM) ai sensi dell’art. 11 dell’EMIR e dell’art. 36 del Regulatory Technical Standard (RTS) 2016/2251 e che attualmente utilizzano un modello per calcolare gli IM, o che intendono utilizzare tale modello in futuro.
- FAQ 2: alla luce del parere EBA sull’applicazione dell’EMIR 3, quale sarà l’approccio provvisorio della BCE fino a quando gli RTS/linee guida EBA non saranno applicabili?
La BCE sospenderà il trattamento di tutte le richieste di modelli di IM presentate dagli istituti significativi fino a quando non saranno state aggiornate per soddisfare i requisiti specificati dai prossimi RTS/linee guida sulla convalida dei modelli di IM.
- FAQ 3: cosa succede se un istituto significativo utilizza già un modello IM prima dell’entrata in vigore dell’EMIR 3?
Gli intermediari finanziari devono richiedere una nuova autorizzazione per i modelli IM esistenti non appena attuano una modifica del modello, indipendentemente dalla sua rilevanza. Anche le ricalibrazioni sono considerate modifiche del modello in assenza di indicazioni specifiche nell’EMIR 3.
- FAQ 4: quando deve applicarsi un istituto significativo se intende utilizzare un modello IM per la prima volta dopo l’entrata in vigore dell’EMIR 3?
Per i modelli IM che non venivano utilizzati prima dell’entrata in vigore dell’EMIR 3, gli istituti significativi devono presentare domanda prima che tali modelli vengano utilizzati per la prima volta: possono utilizzare tali modelli IM subito dopo aver presentato le domande, dopodiché si applica l’approccio di cui alla FAQ 2.
- FAQ 5: cosa succede se più entità del gruppo utilizzano o intendono utilizzare un modello IM?
Se più di un’entità giuridica di un gruppo bancario utilizza un modello IM (o intende utilizzare un modello IM), l’istituto capogruppo deve presentare una domanda congiunta che copra tutte le entità giuridiche del gruppo che utilizzano tale modello IM (o intendono utilizzarlo); ciò vale sia per l’adozione iniziale dei modelli IM che per qualsiasi successiva modifica del modello che interessi più di un’entità giuridica.
- FAQ 6: cosa succede quando EBA istituirà la sua funzione centrale di convalida?
Gli istituti significativi che hanno presentato una richiesta di modello pro-forma (ad esempio il modello IM standard dell’International Swaps and Derivatives Association – ISDA) devono presentarla anche ad EBA, in quanto saranno indirizzati da EBA.
- FAQ 7: cosa succede quando gli RTS/linee guida EBA diventano applicabili?
Gli intermediari finanziari dovranno aggiornare le loro applicazioni sulla base dei requisiti previsti da tali atti.
- FAQ 8: quanto tempo richiederà il processo di approvazione?
La BCE concederà o rifiuterà l’autorizzazione entro 6 mesi per la prima adozione di un modello ed entro 3 mesi per le modifiche del modello; questi tempi decorreranno solo a partire dalla data in cui la domanda sarà completata, secondo i prossimi RTS/linee guida EBA.
- FAQ 9: quali informazioni devono essere presentate alla BCE quando si richiede l’approvazione di un modello IM per la prima volta?
Tutte le informazioni che gli istituti di credito sono tenuti a presentare sono riportate nel relativo allegato del parere EBA (pagina 5).
- FAQ 10: cosa succede se le informazioni su cui si basa la domanda sono cambiate?
Fino all’entrata in vigore degli RTS/linee guida EBA, la BCE si aspetta che le informazioni sulle successive modifiche ai modelli IM siano notificate alla BCE su base annuale, come descritto nell’allegato del parere di EBA (pagina 6); le informazioni aggiornate devono essere presentate ogni anno entro il 31 marzo.
- FAQ 11: a chi devono essere indirizzate le domande?
Tutte le richieste di modello IM devono essere presentate al team di vigilanza congiunta competente; dopo l’istituzione della funzione di convalida centrale di EBA (cfr. FAQ 6), le richieste di modelli proforma dovranno essere presentate sia al team di vigilanza congiunto competente, che ad EBA; in seguito all’istituzione del database centrale di ESMA, tali domande e i relativi aggiornamenti dovranno essere presentati solo tramite questo database.