L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una lettera di non intervento in cui si afferma che le autorità competenti non devono dare priorità ad alcuna azione di vigilanza o di applicazione, in relazione al trattamento delle domande di autorizzazione del modello di margine iniziale (IM) ricevute a seguito dell’entrata in vigore di EMIR 3.
La lettera è indirizzata a tutte le autorità di vigilanza e si applica a tutte le controparti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del modello di IM ai sensi dell’EMIR 3.
Si ricorda che il Regolamento (UE) 2024/2987 (EMIR 3) è stato pubblicato il 4 dicembre 2024 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applicherà a decorrere dal 24 dicembre 2024.
EMIR 3 richiede, per la prima volta nell’UE, che le controparti richiedano l’autorizzazione alle proprie autorità di vigilanza, prima di utilizzare un modello per il calcolo del margine iniziale o di adottare una sua modifica.
L’applicazione dei requisiti di convalida e di autorizzazione per i modelli di IM può creare difficoltà alle CA e alle controparti subito dopo l’entrata in vigore dell’EMIR 3: questa situazione persisterà sino a quando EBA non avrà istituito la sua funzione di convalida centrale, nonché sino a quando non saranno in vigore la bozza di RTS sull’IMV e le linee guida sul processo di applicazione e autorizzazione previste da EMIR 3.
La lettera di non intervento, elaborata in collaborazione con ESMA ed EIOPA, si applica sino all’entrata in vigore dei principali adempimenti previsti dall’EMIR 3, e stabilisce un processo di registrazione dei modelli di margini iniziali (IM) che gli organismi di vigilanza devono seguire in via prioritaria.
In particolare, stabilisce un processo di registrazione per le controparti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’autorizzazione del modello IM, specificando nel suo allegato le informazioni che le controparti devono includere come parte di ogni prima domanda presentata alle Autorità competenti, dopo l’entrata in vigore dell’EMIR 3, nonché per i successivi aggiornamenti annuali di tale domanda.
Secondo la no action letter, tuttavia, le Autorità non dovrebbero dare priorità all’elaborazione di tali domande fino all’entrata in vigore della bozza di RTS sulla convalida del modello di margine iniziale (Initial Margin Model Validation, IMMV) e delle linee guida sul processo di applicazione e autorizzazione previste da EMIR 3, in quanto si prevede che tali documenti regolamentari specifichino i requisiti chiave per il processo di applicazione e autorizzazione, nonché per la valutazione delle modifiche al modello, che al momento mancano.
Si ricorda che la base giuridica che ha consentito a EBA di emettere tale parere è costituita dall’art. 9 quater del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (istitutivo di EBA), il quale prevede che l’Autorità possa emettere lettere di non intervento, qualora ritenga che l’applicazione di uno degli atti legislativi pertinenti possa sollevare problemi significativi, quando le disposizioni contenute in tale atto possano essere in conflitto diretto con un altro atto pertinente, e qualora abbia ricevuto informazioni pertinenti e ritenga, sulla base di tali informazioni, che l’applicazione delle disposizioni pertinenti sollevi questioni eccezionali significative relative alla fiducia del mercato, alla protezione dei consumatori, dei clienti o degli investitori, al regolare funzionamento e all’integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, o alla stabilità dell’intero sistema finanziario dell’Unione o di parte di esso.