Il 4 aprile 2016 l’ESMA ha pubblicato un nuovo aggiornamento alle Q&A in relazione all’uniforme interpretazione nell’Unione Europea del Regolamento 648/2012 (“EMIR”) in tema di – inter alia – obblighi di compensazione tramite controparti centrali di negoziazione delle operazioni in derivati.
Più in particolare, la modifica in questione attiene all’introduzione di nuove domande e relative risposte (nella sezione TR Question, n. 42) per consentire agli operatori di predisporre correttamente le informazioni da riportare in sede di reporting delle operazioni in derivati presso le Trade Repositories, anche nel caso in cui tali operazioni fossero oggetto di clearing in via obbligatorie presso una delle CCP autorizzate ai sensi dell’EMIR.
A tal riguardo, le nuove domande inserite chiariscono come dovrà essere riempita la casella “Clearing obligation” nei vari reports, come riportare le informazioni nel periodo di “frontloading” (nel quale si darà la possibilità agli operatori di completare l’adempimento degli obblighi di compensazione tramite clearing per tutte quelle operazioni concluse dal momento dell’entrata in vigore dell’obbligo ai sensi dell’EMIR e fino alla data dell’avvio del processo di frontloading), e fino a quando sarà consentito l’utilizzo della dizione “X” (che sta per “non applicabile”) in relazione alla menzione del rispetto dell’obbligo di compensazione delle operazioni tramite CCP autorizzate ai sensi dell’EMIR.