Il 13 luglio 2016 l’ESMA ha pubblicato un nuovo Consultation Paper in merito alla possibilità di modificare il regime di “phase-in” per quanto riguarda l’entrata in vigore dell’obbligo di clearing presso CCP autorizzate di operazioni in derivati ai sensi dell’EMIR per alcune categorie di controparti.
In particolare, la proposta mira far sì che le controparti finanziarie con una più limitata operatività in derivati (ed attualmente ricadenti nella “Categoria 3” di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del Regolamento Delegato UE 2015/2205) potranno avere due anni di tempo in più a propria disposizione per avviare e completare le attività di accesso ad una CCP autorizzata ed effettuare compiutamente il clearing delle posizioni in derivati.
La Categoria 3 comprende le controparti finanziarie (inclusi i fondi UCITS e FIA) che (i) non siano partecipanti diretti ad una CCP, e (ii) che non appartengano an un gruppo finanziario la cui media aggregata dell’importo nozionale lordo in circolazione di derivati non compensati a livello centrale per gennaio, febbraio e marzo 2016 sia superiore a 8 miliardi di euro. Attualmente la scadenza prestabilita per l’avvio dell’obbligo di clearing per le controparti ricadenti nella Categoria 3 è prevista per il 21 giugno 2017.
La fase di consultazione chiuderà il 5 settembre 2016, ed in tal senso l’ESMA prevede di pubblicare entro la fine dell’anno il proprio final report sul tema.