WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Flash News

EMIR: consultazione ESMA sui nuovi RTS per l’avvio degli obblighi di compensazione presso CCP

14 Luglio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

L’11 luglio 2014 l’ESMA ha pubblicato due bozze in consultazione di RTS (documenti n. 799 e 800) in relazione all’implementazione e avvio degli obblighi di compensazione presso CCP di alcune asset class di derivati OTC, e precisamente per gli interest rate derivatives (doc. 799) e per i credit derivatives (“untranched index” CDS e “single name” CDS).

Il fondamento legislativo per l’adozione delle nuove RTS da parte dell’ESMA sul tema si ritrova all’art. 5, comma 2 dell’EMIR.

Nei due documenti in consultazione si definiscono le caratteristiche specifiche dei vari tipi di derivati considerati ai fini dell’obbligo di compensazione e si delineano anche le motivazioni che hanno spinto l’agenzia ad adottare le scelte poi confluite nelle bozze di RTS, sia in relazione alla diffusione e al mercato dei derivati su tassi di interesse sia per quanto riguarda i derivati di credito.

Secondo quanto previsto dai testi attualmente in bozza, l’obbligo di avviare la compensazione presso CCP delle operazioni in derivati iniziera’ a decorrere in maniera differenziata a seconda delle categorie di soggetti interessati, ed in particolare:

(1) 6 mesi dopo l’entrata in vigore delle RTS per gli intermediari che agiscono quali Clearing Members presso le CCPs;

(2) 18 mesi dopo l’entrata in vigore delle RTS per le Financial Counterparties (come definite dall’EMIR) e per i GEFIA e i FIA (per come definiti dalla AIFMD) che non siano Financial Counterparties e non rientrino nella categoria 1 di cui sopra;

(3) 3 anni dopo l’entrata in vigore delle RTS per le Non-Financial Counterparties (sopra la soglia di operatività minima in derivati, e quindi le c.d. “NFC+”) e che evidentemente non rientrino in nessuna delle categorie 1 o 2 di cui sopra.

Le bozze di RTS in consultazione affrontano nel dettaglio anche le procedure e gli obblighi da rispettare ai fini dell’operatività del “frontloading” delle operazioni, e cioè dell’obbligo di portare in compensazione presso CCP anche le operazioni in derivati OTC che siano state concluse prima dell’entrata in vigore delle RTS, ma dopo la formale notifica dell’autorizzazione di una o più CCP ai fini del clearing dell’asset class di derivati conclusi.

Prossimi passi

In relazione alla bozza di RTS n. 799 concernente i derivati su tassi di interesse sarà possibile inviare commenti ed osservazioni all’ESMA fino al 18 Agosto 2014. Mentre, per la bozza n. 800 relativa ai derivati di credito la scadenza è stata fissata al 18 settembre 2014.

Dopo la fase di consultazione pubblica l’ESMA sottoporrà i testi finali alla Commissione Europea per chiederne l’approvazione e la successiva eventuale pubblicazione si avrà nella forma di Regolamenti UE (approvati dalla Commissione).

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter