Il 21 maggio 2015 l’ESMA ha pubblicato una propria opinion (adottata ai sensi dell’art. 29(1)(a) dell’EMIR) in merito alla composizione del “Collegio” che dovrebbe istituirsi per la valutazione di sorveglianza e conformità dei requisiti di una CCP.
In particolare, l’ESMA ha ritenuto opportuno intervenire sul tema per chiarire taluni aspetti della composizione dei Collegi anche a seguito dell’entrata in vigore del Single Supervisory Mechanism (SSM). A tal riguardo, l’ESMA precisa che la BCE dovrebbe far parte del Collegio (al posto della autorità di vigilanza nazionale) qualora, ai sensi del SSM, la stessa BCE abbia assunto la diretta attività di vigilanza prudenziale dei clearing members stabiliti nei tre Paesi Membri che presentino la più alta concentrazione di contribuzione ai “default fund” della CCP in questione, ai sensi dell’art. 18(2)(c) dell’EMIR.