ESMA ha pubblicato la relazione finale sugli strumenti finanziari altamente liquidi per le politiche di investimento delle controparti centrali (CCP) ai sensi del Regolamento EMIR.
Sul punto si ricorda come, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (acronimo: EMIR), le CCP possono investire le proprie risorse finanziarie solo in contanti o in strumenti finanziari che siano altamente liquidi ed abbiano un rischio di mercato e di credito minimi.
La relazione è stata predisposta dall’ESMA in ossequio al mandato ricevuto ai sensi dell’art. 85, comma 3 bis, lett. e), del Regolamento EMIR, introdotto dal Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR Refit).
In particolare, ESMA è stata incaricata di valutare se debba essere esteso tale ambito degli strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi su cui le CCP possono fare investimenti; in particolare, di valutare se tale elenco debba includere alcuni o tutti i fondi comuni monetari (FCM) autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/1131 (MMFR – Money market funds Regulation).
La relazione conclude che occorre svolgere ulteriori riflessioni sull’estensione dell’elenco degli strumenti finanziari ammissibili, ad esempio rispetto a quelli emessi da enti pubblici ed alle obbligazioni garantite.
Per ESMA appare invece prematuro ricomprendere tra gli investimenti delle CCP i fondi comuni monetari, poiché nessuna categoria di fondi comuni monetari soddisfa attualmente tutte le condizioni che definiscono gli strumenti finanziari come altamente liquidi.