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EMIR: Final Report ESMA sugli obblighi di clearing per le controparti finanziarie con limitata operatività in derivati

15 Novembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il 14 Novembre 2016 l’ESMA ha pubblicato il proprio Final Report all’esito di una consultazione avviata con il mercato nel luglio 2016 in relazione alle modalità di implementazione degli obblighi di clearing per le operazioni in derivati OTC da parte delle controparti finanziarie ai sensi del Regolamento 648/2012 (“EMIR”).

In particolare, il Final Report introduce alcune proposte di modifica all’attuale regime concernente l’avvio degli obblighi di clearing delle operazioni in derivati OTC approvato con gli RTS che sono già in vigore (e che sono dati dal Regolamento Delegato 2015/2205, Regolamento Delegato 2016/592 e Regolamento Delegato 2016/1178). La proposta di modifica mira principalmente a ritardare l’entrata in vigore dell’obbligo di compensazione per tutte quelle controparti che ricadano nella definizione di “controparte finanziaria” (FC) ma che abbiano una limitata operatività in derivati. In tal senso, riprendendo la classificazione operata in quattro diverse categorie di operatori fornite con i suddetti regolamenti delegati, la categoria che si troverebbe a beneficare di una ritardata entrata in vigore degli obblighi di clearing sarebbe la “Categoria 3”.

A tale riguardo, l’ESMA considera che vi sarebbero ostacoli di ordine pratico ed in alcuni casi anche contrattuale che renderebbero particolarmente gravoso per le controparti finanziarie ricadenti nella categoria 3 riuscire ad essere in linea con le previsioni normative secondo l’originaria scadenza prefissata. Pertanto, la proposta dell’ESMA è quella di ritardare l’entrata in vigore degli obblighi di clearing per queste controparti per un periodo di tempo fino a 2 anni. Per la categoria di operatori in derivati OTC definita come “Categoria 4” (e che raccoglie le controparti non finanziarie NFC+ e NFC-, alcune delle quali presentano livelli di operatività in derivati anche superiore a quelli delle FCs di categoria 3) non vi sarebbe invece alcuna ritardata applicazione degli obblighi di clearing rispetto a quanto originariamente prefissato.

Il Final Report è stato inviato dall’ESMA alla Commissione Europea per l’eventuale endorsement da approvarsi nel corso dei prossimi tre mesi.

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