Il 1 ottobre 2014 l’ESMA ha pubblicato la bozza finale dei Regulatory Technical Standards (RTS) per definire l’applicazione dell’obbligo di clearing per le operazioni Interest Rate Swaps (IRS) ai sensi dell’EMIR.
Con gli RTS in questione si stabiliscono le classi di operazioni da sottoporre a compensazione presso le CCP autorizzate, i tipi di controparti nei confronti dei quali si applicherà l’obbligo di compensazione centrale e le date a partire dalle quali tali obblighi saranno efficaci.
Le valutazioni dell’ESMA in ordine all’applicazione o meno dell’obbligo di clearing per le classi di operazioni considerate sono basate su una serie di criteri, che includono liquidità, disponibilità di prezzi e standardizzazione. Più in particolare, secondo gli RTS in questione saranno quattro le classi di operazioni IRS da sottoporre all’obbligo di compensazione: basis swaps, fixed-to-float swaps, forward rate agreements, e overnight index swaps denominati in varie valute.
L’applicazione dell’obbligo di clearing sarà graduale, secondo un calendario di scadenze predeterminate a scaglioni a seconda del tipo di controparte da considerare:
1. per i soggetti che sono clearing members: sei mesi dopo l’entrata in vigore degli RTS;
2. per le controparti finanziarie e i fondi alternativi AIFs: 12 mesi dopo l’entrata in vigore degli RTS;
3. per le controparti finanziarie e fondi AIFs con un livello di attività in derivati non soggetti a compensazione al di sotto di una determinata soglia: 18 mesi dopo l’entrata in vigore degli RTS;
4. per le controparti non finanziarie soggette all’obbligo di clearing perché sopra la soglia di operatività in derivati: 3 anni dopo l’entrata in vigore degli RTS;
Gli RTS prevedono anche specifici obblighi per il c.d. “frontloading” e cioè per l’assoggettamento al clearing anche di tutte le operazioni in derivati in essere a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli RTS e fino al momento della loro entrata in vigore sulla base del calendario sopra delineato.
La bozza finale degli RTS è stata sottoposta alla Commissione Europea la quale avrà fino a 3 mesi per esprimere la propria approvazione. Nel caso di assenza di obiezioni da parte del Parlamento e del Consiglio gli RTS entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione.