Il 19 aprile 2016 è stato fatto un ulteriore passo in avanti nella regolamentazione del mercato dei derivati OTC. L’obbligo di clearing tramite controparti centrali viene esteso a determinate classi di derivati di credito con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del Regolamento Delegato (UE) 2016/592 della Commissione del 1 marzo 2016 (cfr. contenuti correlati) che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (“RTS su Clearing di Derivati di Credito”).
Una parte significativa delle operazioni in strumenti finanziari derivati veniva negoziate al di fuori delle piattaforme ufficiali, attraverso trattative condotte su base bilaterale dalle relative controparti. I contratti derivati così conclusi sono noti come contratti derivati over the counter (OTC). Un simile scenario si porta dietro due ordini di problemi: la scarsa trasparenza in merito alle operazioni concluse, le cui caratteristiche sono note soltanto alle parti che le hanno poste in essere, e un notevole rischio sistemico, in considerazione della frequente interdipendenza delle operazioni, dei notevoli importi nozionali sottostanti e della natura finanziaria dei protagonisti principali. Specifici impegni sono stati assunti dai leader mondiali al G-20 di Pittsburgh Summit nel 2009 per migliorare la trasparenza e ridurre i rischi del mercato dei derivati OTC. In questo contesto, l’Obbligo di Clearing tramite CCP viene considerato una parte centrale della risposta alla crisi finanziaria come formulata a livello globale.
Come noto, il Regolamento EMIR (approvato nel 2012) ha previsto una serie di obblighi per le controparti di derivati OTC al fine di rendere più trasparenti e sicure le operazioni in derivati. Questi obblighi includono l’obbligo di compensazione (clearing) tramite Controparti Centrali (o “CCP”) appositamente autorizzate dall’ESMA ( l’ “Obbligo di Clearing”).
Il RTS sul Clearing di Derivati di Credito estende a determinate categorie di derivati di credito l’Obbligo di Clearing e costituisce il secondo passaggio nell’individuazione dei derivati OTC soggetti all’Obbligo di Clearing, sono infatti già state individuate determinate categorie di derivati su tassi d’interesse che sono soggette a questo obbligo.
Diversamente dai derivati su tassi e su valute, per quanto riguarda i derivati di credito sul mercato sono presenti operazioni meno standardizzate e, pertanto, vi sono meno operazioni che possano soddisfare i requisiti posti dal Regolamento EMIR per l’Obbligo di Clearing. L’ESMA, tuttavia, considerando la rilevanza del mercato dei derivati di credito ed il potenziale rischio sistemico connesso ha ritenuto opportuno ove possibile di procedere ad imporre l’Obbligo di Clearing. Il RTS sul Clearing di Derivati di Credito nasce sulla base delle categorie di derivati di credito notificate da ICE Clear Europe (UK) e LCH.Clearnet SA (Francia) e solo per alcune di queste categorie l’ESMA ha proposto l’Obbligo di Clearing. Le due tipologie di prodotto notificate per il clearing da ICE Clear Europe e LCH.Clearnet sono: gli “untranched index CDS” e i “single name CDS”.
Con riferimento ai derivati di credito su indici, l’offerta di clearing riguarda i derivati relativi agli indici sul rischio di credito delle società europee: iTraxx Europe Main, iTraxx Europe Crossover, iTraxx Europe High Volatility e iTraxx Europe Senior Financials. L’analisi dell’ESMA ha quindi potuto includere solo questi indici ai fini della valutazione dell’Obbligo di Clearing. Per la loro definizione l’ESMA ha considerato poi le seguenti caratteristiche: la scadenza e il numero di serie. In particolare, l’Obbligo di Clearing è stato proposto dall’ESMA unicamente per i derivati relativi a iTraxx Europe Main e iTraxx Europe Crossover con scadenza a cinque anni e regolati in Euro a partire dalla Serie 17. La scadenza dei 5 anni è stata scelta perché è stato evidenziato che il mercato è più liquido per questi contratti. La liquidità del mercato ha un effetto anche sulla disponibilità di informazioni affidabili sul pricing altro criterio sulla base del quale l’ESMA deve verificare l’opportunità di imporre l’Obbligo di Clearing.
Con riferimento ai “single name CDS”, l’ESMA ha ritenuto che nessuno dei “single name CDS” sia ancora assoggettabile all’Obbligo di Clearing in base ai criteri previsti dalla normativa EMIR.
Il RTS sul Clearing di Derivati di Credito ha inoltre previsto l’entrata in vigore con date differenziate a seconda delle categorie di operatori in derivati. Si è invero tenuto conto della diversità organizzative e professionali delle diverse controparti che saranno tenute a rispettare il nuovo obbligo. Come primo criterio di definizione si è avuto riguardo alla circostanze che una controparte fosse già partecipante diretta di un CCP ed in merito è stato osservato che tale tipologia di controparte avendo già un esperienza con il clearing volontario ed avendo già in piedi un accordo per il clearing con almeno una delle CCP rilevanti avrà meno difficoltà operative ad adempiere all’obbligo. La distinzione ha poi avuto riguardo alla natura di Controparte Finanziaria rispetto alle Controparti Non Finanziarie Soprasoglia, assumendo che le Controparti Finanziarie sono per loro natura più sofisticate delle Controparti Non Finanziarie. Tuttavia anche nell’ambito delle Controparti Finanziarie si è voluto individuare due categorie sulla base del livello di attività in derivati. A tal fine la soglia di attività in derivati rilevante è stata individuata nella soglia concordata a livello internazionale per i requisiti di garanzia per i derivati non compensati centralmente. Alle Controparti Finanziarie si è ritenuto di assimilare i fondi d’investimento alternativi anche qualora non si qualifichino come Controparti Finanziarie. Infine nell’ultima categoria alla quale viene concesso più tempo per adeguarsi all’Obbligo di Clearing vengono inserite tutte le Controparti Non Finanziarie Soprasoglia.
In dettaglio, le Categorie di Operatori individuate sono le seguenti:
- Categoria 1: vi rientrano le controparti che sono già clearing members di una CCP autorizzata per una delle categoria di derivati soggetta all’Obbligo di Clearing.
- Categoria 2: vi rientrano tutte le Controparti Finanziarie (inclusi i fondi di investimento alternativi anche qualora non si qualifichino come controparti finanziarie ma si qualifichino come Controparti Non Finanziarie Soprasoglia) a condizione che appartengano ad un gruppo che abbia derivati non oggetto di compensazione con un nozionale aggregato medio residuo ogni fine mese superiore a 8 milioni (con riferimento ai 3 mesi precedenti l’entrata in vigore degli RTS, che vengono specificati come segue: gennaio 2016, febbraio 2016 e marzo 2016);
- Categoria 3: vi rientrano tutte le restanti Controparti Finanziarie (inclusi i fondi di investimento alternativi anche qualora non si qualifichino come Controparti Finanziarie ma si qualifichino come Controparti Non Finanziarie Soprasoglia);
- Categoria 4: vi rientrano tutte le Controparti Non Finanziarie Soprasoglia, salvo il caso in cui siano clearing member perché in tal caso ricadrebbero nella Categoria 1.
Avendo riguardo alle Categorie di Operatori individuate vengono previsti i seguenti termini di entrata in vigore dell’Obbligo di Clearing:
- Categoria 1: l’Obbligo di Clearing si applica dal 9 febbraio 2017.
- Categoria 2: l’Obbligo di Clearing si applica dal 9 agosto 2017.
- Categoria 3: l’Obbligo di Clearing si applica 9 febbraio 2018.
- Categoria 4: l’Obbligo di Clearing si applica 9 maggio 2019.
Nel caso in cui il contratto sia concluso tra due Controparti appartenenti a differenti Categorie di Operatori si applicherà per entrambe le Controparti il termine più lungo pertanto più favorevole agli operatori.