WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali
www.dirittobancario.it
Flash News

EMIR: nuovo Discussion Paper dell’ESMA su taluni aspetti dei conti aperti dai clienti presso le CCP

31 Agosto 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Il 27 agosto 2015 l’ESMA ha pubblicato un nuovo documento di consultazione con il quale si chiede ai vari stakeholders and operatori del mercato (le CCPs, i Clearing Member, e i clienti che chiedono l’accesso ai servizi delle CCPs) di fornire indicazioni e valutazioni sull’attuale funzionamento dei meccanismi previsti dall’art. 26 del Regolamento Delegato n. 153/2013 (che include taluni RTS per l’applicazione dell’EMIR) e che riguarda in particolare il tema dell’orizzonte temporale che le CCPs dovrebbero tenere in considerazione per pervenire ad un’efficace liquidazione degli attivi in caso del verificarsi di un default di un clearing member.

In particolare, l’art. 26 del RTS sopra citato prevede un periodo di liquidazione degli attivi del clearing member (che siano diversi dagli strumenti derivati OTC) pari a due giorni lavorativi. Nell’ambito del dibattito (tuttora in corso) tra autorità regolamentari Europee e Statunitensi per arrivare ad un reciproco riconoscimento e validazione delle rispettive regolamentazioni sul punto, è emersa una differenza su tale aspetto, dal momento che le regole USA prevedono un meccanismo di liquidazione da concludersi necessariamente in un giorno lavorativo, ma che è essenzialmente basato su valutazioni delle esposizioni del clearing member su base “lorda”. La disciplina EU, invece, prevede sempre l’applicazione di meccanismi di valutazione degli asset su basi sia “lorda” che “netta” (per dare maggior risalto ai diversi tipi di conti segregati che la clientela può aprire presso una CCP tramite un clearing member ai sensi dell’art. 39 dell’EMIR).

Alla luce di ciò l’ESMA ha ritenuto opportuno acquisire il parere degli operatori del mercato per verificare se fosse ipotizzabile modificare l’attuale disciplina europea.

I commenti alle questioni avanzate con il presente Discussion Paper potranno essere inviati entro il 30 settembre 2015, in particolare prendendo posizione rispetto alle domande formulate nell’Annex 1 del Discussion Paper.

All’esito della consultazione l’ESMA valuterà se adottare ulteriori passi per proporre formalmente una modifica delle previsioni dell’art. 26 Regolamento Delegato n. 153/2013.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 30 Gennaio
Rappresentante designato nelle società quotate alla luce della Legge Capitali


Impatti per le assemblee 2025

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 10/01


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter