La Commissione Europea ha pubblicato una bozza di Regolamento mirato a prorogare di un anno l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 85, par. 2 del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR), in materia di obbligo di compensazione di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche.
L’articolo 89 EMIR dispone infatti che detta esenzione trovi applicazione sino al 16 agosto 2017, al fine di consentire alle controparti centrali (CCP) di sviluppare soluzioni tecniche adeguate per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti.
Tuttavia, accertato che non sono state ancora elaborate soluzioni tecniche ottimali, la Commissione e la European Securities and Markets Authority (ESMA) hanno ritenuto opportuno proporre una proroga di un anno dell’esenzione di cui al citato articolo 85, par. 2 EMIR, sino al 16 agosto 2018.
La misura in esame si è resa necessaria al fine di garantire un adeguato lasso di tempo per l’implementazione del Regolamento EMIR da parte delle CCP.