Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15 settembre 2015 il Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. EMIR) per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici.
L’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento EMIR prevede che, per tre anni dopo l’entrata in vigore dello stesso regolamento, l’obbligo di compensazione previsto all’articolo 4 non si applichi ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.
Il presente Regolamento, prorogato di due anni il suddetto periodo transitorio, prevede che fino al 16 agosto 2017 l’obbligo di compensazione previsto all’articolo 4 del Regolamento EMIR non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all’articolo 2, paragrafo 10. Tale periodo transitorio continua ad applicarsi anche agli enti stabiliti ai fini dell’erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento.