Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna ad occuparsi della validità dell’assegno bancario post datato emesso in funzione di garanzia del corretto adempimento di un sottostante patto accessorio intercorso tra le parti.
A fronte della posizione restrittiva sostenuta dalla Corte di appello secondo la quale la postdatazione non rende il titolo nullo in sé ma piuttosto determina l’inefficacia della sola postdatazione con la conseguenza che il prenditore può esigerne l’immediato pagamento restando valido il sottostante patto di garanzia, veniva presentato ricorso per cassazione al fine di conoscere se il contrasto con la disciplina prevista dal R.D. n. 1763/1933 artt. 1 e 2 (T.U. Assegno) determini nullità dell’accordo per contrasto a norma imperativa.
La Suprema Corte, richiamando il suo costante orientamento in materia, rileva che l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare un fine di garanzia è contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736/1933, dando luogo ad un giudizio negativo in relazione alla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume previsti dall’art. 1343 cod. civ.
L’illeceità della causa in relazione al titolo, in definitiva, giustifica la declaratoria di nullità anche del sottostante patto di garanzia.