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Emittenti di cripto attività “significativi”: procedura EBA

22 Ottobre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi una decisione che definisce gli aspetti procedurali relativi alla valutazione degli emittenti di cripto attività come significativi, ovvero asset-referenced token(ART) e degli e-money token (EMT), nonché al trasferimento delle responsabilità di vigilanza, compresa l’istituzione di collegi di vigilanza per gli ART significativi (s-ART) e gli EMT significativi (s-EMT).

La decisione EBA/DC/558 è stata adottata sulla base degli artt. 35 e 44 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 (Regolamento EBA) e degli artt. 43, 44, 56, 57, 117 e 119 del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR).

Si ricorda che EBA è responsabile della valutazione delle ART e degli EMT, al fine di stabilire se soddisfano i criteri di significatività stabiliti nel MiCAR: quando classifica un ART o un EMT come “significativo”, EBA è responsabile dell’esecuzione dei compiti di vigilanza pertinenti ai sensi del MiCAR, tra cui l’istituzione, la gestione e la presidenza dei collegi di vigilanza.

EBA è responsabile della vigilanza diretta sugli emittenti di s-ART, mentre gli s-EMT (se emessi da istituti di moneta elettronica) sono soggetti a una “doppia vigilanza” da parte di EBA e delle rispettive autorità nazionali garanti della concorrenza.

EBA eserciterà i propri poteri di vigilanza in stretta collaborazione con le altre autorità competenti responsabili della vigilanza dei rispettivi emittenti (nei casi in cui l’emittente svolga anche altre attività di servizi finanziari).

Nell’ambito delle sue attività di vigilanza, EBA può richiedere informazioni agli emittenti, condurre indagini, effettuare ispezioni in loco, adottare misure di vigilanza e imporre ammende.

In sintesi, il Regolamento MICAR stabilisce un nuovo regime di vigilanza per gli emittenti di ART e EMT, che comprende:

  • valutazioni e rivalutazioni della significatività di ART e EMT da parte di EBA
  • il trasferimento delle responsabilità di vigilanza dalle autorità nazionali competenti all’EBA
  • l’istituzione di collegi di vigilanza per s-ART e s-EMT.

Nella decisione pubblicata oggi, pertanto, EBA illustra in dettaglio i seguenti aspetti procedurali:

  • introduce un calendario di segnalazione armonizzato per le autorità nazionali competenti, chiarendo i rispettivi periodi di riferimento e le date di invio
  • chiarisce gli obblighi di segnalazione per gli emittenti di s-ART e s-EMT e la segnalazione dei dati rilevanti per l’istituzione dei collegi di vigilanza
  • stabilisce le modalità procedurali e la tempistica da seguire per le procedure di consultazione con le parti correlate quando EBA deve notificare la bozza e le decisioni finali sulla valutazione della significatività all’ANC del paese di origine dell’emittente, all’emittente, alla BCE e alla banca centrale nazionale, se del caso
  • stabilisce le fasi procedurali e le informazioni richieste a questo proposito per sostenere una transizione agevole delle competenze di vigilanza tra EBA e le autorità nazionali competenti per gli emittenti di s-ART e gli emittenti di s-EMT
  • prevede diversi modelli per facilitare l’attuazione della procedura, tra cui:
    • un modello per la notifica da parte delle autorità nazionali competenti delle richieste di classificazione volontaria da parte degli emittenti di ART e EMT
    • un modello per l’emittente, l’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’emittente, la BCE e la banca centrale pertinente per fornire osservazioni e commenti per iscritto alla bozza di decisione dell’EBA di classificare o non classificare più un ART o un EMT come significativo.
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