La Direttiva n. 2010/73/UE, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 01 luglio 2012, prevede, all’art. 1, par. 5), lett. c), che «se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, tali condizioni definitive sono messe a disposizione degli investitori, depositate presso l’autorità competente dello Stato membro d’origine e comunicate dall’emittente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento di ciascuna offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell’offerta al pubblico o dell’ammissione alla negoziazione […]».
Il nuovo regime comunitario è già stato recepito dalla Consob con la modifica dell’art. 6, comma 3, Regolamento Emittenti, il quale ora prevede che «se le condizioni definitive dell’offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE, depositate presso la Consob e, ove applicabile, comunicate dall’emittente alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, se possibile, prima dell’inizio dell’offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico».
Al fine di consentire agli emittenti esteri l’invio elettronico dei final terms relativi alle offerte di strumenti finanziari non equity realizzate in Italia, la Consob ha predisposto una procedura telematica attravreso cui gli emittenti interessati possono trasmettere direttamente attraverso la rete Internet i documenti previsti dalle disposizioni sopra richiamate.
Tale procedura telematica sarà resa disponibile a partire dal 01 luglio 2012 sul sito della Consob e dovrà essere utilizzata in via esclusiva dagli intermediari interessati a pena l’irricevibilità delle comunicazioni trasmesse con modalità difformi.