Con sentenza del 29 settembre 2015, C‑276/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato il principio secondo cui l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che enti di diritto pubblico, quali le unità iscritte al bilancio comunale di cui al procedimento principale, non possono essere qualificati come soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in quanto non soddisfano il criterio di indipendenza previsto da tale disposizione.