Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 296 del 18 dicembre 2024, il Decreto Legislativo 2 dicembre 2024, n. 195, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2036, per il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale (G-SII).
Il Regolamento in questione ha modificato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2014/59/UE (BRRD), per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale, con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Il decreto, in particolare, modifica il D. Lgs. 180/2015, che, a sua volta, dava attuazione alla Direttiva BRRD, istitutiva del quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento:
- il comma 4 dell’art. 16-sexies è sostituito dal seguente: ai fini dell’art. 16-decies, c.2-bis, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell’Unione europea, Banca d’Italia calcola il requisito aggiuntivo di cui al comma 3:
- per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell’UE
- se non è controllata da altra società avente sede legale nell’UE, per la capogruppo come se fosse l’unico ente designato per la risoluzione del G-SII.
- all‘articolo 16-decies, dopo il comma 2, sono aggiunti
- comma 2-bis: quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso soggetto qualificato come G-SII sono enti designati per la risoluzione, o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo, che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell’UE, Banca d’Italia valuta, anche nell’ambito dei collegi a cui partecipa ai sensi dell’art. 70, se sia opportuno e coerente con la strategia di risoluzione del soggetto qualificato come G-SII applicare quanto previsto dall‘art. 72-sexies del CRR e disporre ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra la somma degli importi di cui all’art. 16-sexies, c. 4, lett. a), del D. Lgs. 180/2015 e all’art. 12-bis, lett. a), del CRR, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell’Unione europea e la somma degli importi di cui all’art. 16-sexies, c. 4, lett. b), del presente decreto e all’art. 12-bis, lett. b), del CRR.
- comma 2-ter: l’adeguamento di cui al comma 2-bis è disposto nel rispetto dei seguenti principi:
- l’adeguamento può essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell’esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, adeguando il livello del requisito
- l’adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione
- comma 2-quater: la somma degli importi di cui all’art. 16-sexies, c. 4, lett. a), del D. Lgs. 180/2015 e all’art. 12-bis, lett. a), del CRR, stabiliti per ciascun ente designato per la risoluzione o soggetto avente sede legale in un Paese terzo, che sarebbe un ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell’UE, non è inferiore alla somma degli importi di cui all’art. 16-sexies, c. 4, lett. b), del D. Lgs. 180/2015 e all’art. 12-bis, lett. b), del CRR.