Le opinioni espresse dall’autore nel presente contributo sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale, e non impegnano in nessun modo l’Istituto di appartenenza.
Entra nel vivo il progetto di realizzazione, in seno alla Consob, di un nuovo organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie in ambito finanziario.
In data 8 gennaio 2016 è stato posto in consultazione la bozza di Regolamento disciplinante l’Organismo per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia finanziaria, in attuazione del comma 5-ter dell’art. 2 del d.lgs. n. 179/2007 (cfr. contenuti correlati).
La volontà di riformare la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob era palese sin dall’ultima riforma della stessa (regolamento n. 18275 del 18 luglio 2012), circostanza nella quale nell’operare la c.d. “internalizzazione” della Camera (prevedendo quali componenti della stessa dipendenti della Consob con determinate caratteristiche) si era affermato – nel documento di analisi di impatto della regolamentazione – che nel lungo periodo l’obiettivo era quello di creare un organismo ad adesione obbligatoria sul modello dell’Arbitro Bancario e Finanziario.
L’occasione per finalizzare tale obiettivo si è presentata con il necessario recepimento della direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (cd. Direttiva sull’ADR per i consumatori), attuatasi con il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130.
Le modifiche apportate al Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) dal sopra menzionato decreto legislativo hanno definito le caratteristiche e gli obblighi degli organismi di Alternative Dispute Resolution in modo da garantire che i consumatori abbiano accesso a meccanismi trasparenti, efficaci, equi e di elevata qualità.
Nell’ambito finanziario l’esigenza di correttezza dei comportamenti nello svolgimento dei servizi e attività di investimento è sempre più pressante e il bisogno di soluzioni rapide, economiche ed affidabili per la risoluzione delle eventuali controversie tra clienti ed intermediari ha guidato le modifiche alla “vecchia” Camera Consob.
L’adesione al nuovo Organismo infatti diviene obbligatoria per gli “intermediari” (categoria che comprende anche società la Divisione Banco Posta di Poste Italiane S.p.A., le società di consulenza finanziaria e dei consulenti finanziari, i gestori di portali di equity crowdfunding e le imprese di assicurazione, limitatamente all’offerta in sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari dalle stesse emessi) ed è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata adesione.
Si potrà adire l’Organismo per le controversie – anche transfrontaliere – fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti con gli investitori, che abbiano un valore fino a cinquecentomila euro (valore dunque superiore a quello previsto dall’ABF, in considerazione della maggiore rilevanza economica dei contratti sottoscritti in ambito finanziario).
La rappresentatività delle categorie interessate è pienamente garantita dalla composizione del collegio, composto da tre membri, di cui il Presidente verrà nominato dalla Consob e gli altri due membri dalle associazioni di categoria rappresentative degli intermediari e dei consumatori. I membri dell’Organismo ovviamente dovranno possedere specifici requisiti di onorabilità e professionalità a garanzia di una decisione sui ricorsi presentati che sia fondata su una indiscutibile competenza dell’organo giudicante. Una specifica unità organizzativa della Consob assisterà e fornirà il necessario supporto al Collegio.
Il procedimento dinanzi all’Organismo si basa sul contraddittorio pieno (scambio di deduzioni da parte dei soggetti interessati), sulla rapidità (deve concludersi, salvo proroghe per la particolare complessità delle questioni trattate, entro 90 giorni dal completamento del fascicolo istruttorio) e sulla gratuità dell’accesso per gli investitori: le spese per l’avvio del procedimento sono infatti a carico del fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, istituito presso il bilancio Consob dalla legge di stabilità 2016. Inoltre, nel caso il cliente dovesse vedersi accogliere il ricorso, l’intermediario dovrà corrispondere un contributo di soccombenza pari a cinquecento euro.
La decisione del Collegio sarà presa secondo diritto, tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalla Consob e dall’AESFEM, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob, dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce.
Di indubbia rilevanza è il principio secondo cui grava in capo all’intermediario l’onere di provare di aver assolto ai propri obblighi: in sostanza, in ossequio al principio di vicinanza della prova e considerata la natura intrinseca di parte contrattuale “debole” del cliente retail, sarà l’intermediario a dover provare l’inesistenza dell’inadempimento che il ricorrente (i.e. il cliente) afferma, allegando la mancata o l’inesattezza dell’adempimento davanti al Collegio.
L’Organismo non ha funzioni giurisdizionali e dunque la pronuncia di quest’ultimo non può avere effetti giuridicamente vincolanti per le parti, né può limitare il diritto ad adire gli organi giudiziari; tuttavia la mancata esecuzione della decisone del Collegio avrà effetti “reputazionali”, consistenti nella pubblicazione, sul sito web dell’Organismo e sulla stampa nazionale, dell’inadempienza dell’intermediario.
In sostanza, la creazione del nuovo Organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie in seno alla Consob comporterà un notevole sforzo organizzativo, giustificato dalla crescente rilevanza dei sistemi ADR in ambito europeo e dagli incoraggianti risultati ottenuti in ambito nazionale dall’ABF.
Si sta finalizzando un altro tassello per la garanzia di un elevato livello di tutela del consumatore, per una maggiore efficienza del sistema finanziario e per incoraggiare la correttezza e la trasparenza nei rapporti contrattuali.