(1) L’obbligo di chiedere la registrazione e del conseguente assolvimento dell’imposta di registro gravante sui notai «per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati» è da interpretarsi tale che l’obbligo risulti esteso anche agli atti ivi enunciati, essendo implicito che la registrazione di tali atti enunciati, pur nel silenzio della legge, incomba sulle medesime parti dell’atto contenente l’enunciazione (o sul soggetto obbligato alla relativa imposta, come il notaio).
(2) La circostanza che il verbale assembleare redatto dal notaio in qualità di segretario d’assemblea sia atto le cui parti in senso formale siano il notaio stesso e il presidente d’assemblea non vale ad escludere dall’enunciazione un contratto, enunciato nel verbale, stipulato fra la società e un socio in quanto il notaio.
Con la decisione in epigrafe la Commissione tributaria della Regione Lombardia si esprime in relazione ad un caso in cui la disciplina tributaria dell’imposta di registro si interseca con un’operazione sul capitale di una società a responsabilità limitata: un verbale redatto per pubblico atto notarile dava conto che l’assemblea della società avesse deliberato un aumento del capitale sociale, contestualmente sottoscritto da un socio mediante rinuncia a un credito vantato nei confronti della società medesima a titolo di finanziamento.
La menzione nel verbale del credito da finanziamento ha fatto sì che l’Agenzia dell’Entrate contestasse al notaio verbalizzante l’omessa registrazione (e conseguente assolvimento dell’imposta di registro) dell’enunciato contratto di finanziamento.
Il notaio, già soccombente davanti alla Commissione tributaria provinciale, riteneva del tutto indebito l’avviso di liquidazione spiccato dall’Agenzia delle Entrate in primo luogo sulla base della lettera del testo unico sull’imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986) che ricollega gli obblighi del notaio di registrazione e pagamento ai soli atti «da essi redatti, ricevuti o autenticati» (artt. 10, c. 1, lett. b), e, nello stesso senso, 57, c. 1) e non anche a quelli ivi enunciati.
Ad avviso della Commissione tuttavia, «non esiste una distinta elencazione di soggetti obbligati alla registrazione degli atti enunciati» atteso che la stessa nozione di enunciazione di cui all’art. 22 del testo unico postulerebbe che l’imposta sull’atto enunciato e non registrato incomba sulle medesime parti dell’atto in cui l’enunciazione è contenuta (in effetti, l’art. 22 si limita a prescrivere l’oggetto dell’imposta – «l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate» – non esplicitando i soggetti passivi della stessa).
Ne consegue che, pur mancando una espressa previsione in ordine ai soggetti passivi dell’imposta sull’atto enunciato ed essendo i notai obbligati a chiedere la registrazione e il pagamento dell’imposta sull’atto in cui l’enunciazione è contenuta, questi ultimi sono da ritenersi obbligati per la registrazione e il pagamento dell’imposta sull’atto enunciato.
Inoltre, la Commissione non ha ritenuto fondata nemmeno la seconda obiezione sollevata dal notaio in ordine alla sua estraneità alla qualifica di “parte” dell’atto enunciato. Quest’ultimo, infatti, argomentando sulla base dell’identità fra le parti dell’atto enunciato e quelle dell’atto enunciante che per l’art. 22 del testo unico deve sussistere ai fini della debenza dell’imposta sull’atto enunciato, ha sostenuto proprio l’assenza di tale identità: le parti in senso formale del verbale d’assemblea sarebbero solo il notaio e il presidente d’assemblea (e si v., in analogia con la s.r.l., l’art. 2375, c. 1, c.c.) mentre quelle del contratto di finanziamento il socio e la società.
La Commissione ha invece ritenuto che il ruolo del notaio di pubblico ufficiale si cumuli a quello di imparziale segretario verbalizzatore e pertanto il suo ruolo di garante per l’interesse erariale – che è la ratio degli obblighi previsti dal testo unico dell’imposta di registro – non può che prevalere sulla circostanza meramente formale del non essere parte di entrambi i contratti.