Con Comunicazione DIE n. 0061499 del 18 luglio 2013 la Consob ha fornito alcuni chiarimenti in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società quotande, ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-ter,e 148, comma 1-bis del D.Lgs. n. 58/98.
In particolare, la Commissione ha precisato che l’art. 147-ter, comma 1-ter, e l’art. 148, comma 1-ter, del TUF devono essere interpretati nel senso che le società che intendono quotare i propri strumenti finanziari in un mercato regolamentato italiano sono tenute ad adeguare il proprio statuto alle norme in materia di equilibrio tra generi a decorrere dal primo giorno di quotazione; pertanto, l’effettiva applicazione di tale normativa potrà avvenire al momento del primo rinnovo degli organi sociali successivo alla quotazione.
Resta ferma la possibilità per la società di adeguare in via volontaria i propri organi sociali al requisito di genere già prima della quotazione.
Nell’ipotesi di volontario adeguamento (mediante rinnovo, totale o parziale, o con mera integrazione di componenti del genere meno rappresentato) degli organi di amministrazione e controllo al requisito di genere prima dell’ammissione a quotazione, il primo mandato utile ai fini delle norme in esame coincide, comunque, con il primo rinnovo successivo alla quotazione stessa.
Tuttavia, tenuto conto dei benefici che possono derivare dalla presenza negli organi sociali di diversi generi, anche al fine di evitare un’omologazione delle opinioni al loro interno, con conseguente formazione di un “pensiero di gruppo” e resistenza alle idee innovative, la Consob raccomanda alle società quotande che, nell’imminenza dell’ammissione a quotazione rinnovino integralmente i propri organi sociali (sia per scadenza naturale che anticipata), di adeguare la composizione dei suddetti organi al requisito di genere previsto dagli artt. 147 -ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-ter, del TUF.