Equitalia ha fatto il punto sulle ultime novità volte ad una migliore rateizzazione delle cartelle in favore dei contribuenti introdotte sia a livello legislativo (decreto Salva Italia e decreto sulla semplificazione fiscale) che regolamentare (direttiva 7/2012 di Equitalia).
Innanzitutto, con il decreto Salva Italia (decreto legge n. 201 del 2011), sono stati prorogati fino a 6 anni i termini per beneficiare della rateizzazione. Grazie a tale intervento, i contribuenti che dimostrino un peggioramento della loro situazione economica potranno richiedere, fatto salvo eventuali decadenze, la proroga della rateizzazione già concessa per un periodo ulteriore e fino a settantadue mesi (sei anni). Con tale proroga il contribuente potrà beneficiare di rate di importo variabile e crescente per ciascun anno.
Una seconda novità riguarda la soglia per ottenere la rateizzazione, innalzata dalla direttiva Equitalia n. 7 del 1° marzo 2012 da 5 a 20 mila euro. Nei limiti di tale soglia sarà sufficiente, per ottenere la rateizzazione, che il contribuente presenti una semplice richiesta motivata attestante la propria situazione di temporanea difficoltà economica, con esclusione di ulteriori oneri documentali, necessari solo se il debito supera la nuova soglia.
Per quanto attiene le aziende si segnala il mutato utilizzo dell’indice alfa, parametro prima funzionale alla concessione del rateizzo, che andrà ora ad incidere solo sul numero massimo di rate concesse. Modifica questa che dovrebbe permettere ad un maggior numero di aziende di beneficiare del pagamento dilazionato dei tributi non pagati.
Ulteriori novità sono state introdotte dal decreto sulla semplificazione fiscale (decreto legge 2 marzo 2012, n.16).
Innanzitutto è stata prevista la possibilità di richiedere, fin dalla prima richiesta di dilazione, un piano di ammortamento a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti, con benefici iniziali per il contribuente.
In secondo luogo è stata esclusa la possibilità per Equitalia di iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che abbia chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito.
In terzo luogo, è stato previsto che la rateizzazione del debito non qualifichi più come inadempiente il contribuente, il quale potrà quindi partecipare alle gare d’appalto.
Infine, è stato alleggerito il regime di decadenza rispetto alla rateizzazione del debito, che scatta oggi non più a seguito del mancato pagamento della prima rata o successivamente, di due rate, anche non consecutive, ma solo nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.