Con la decisione in oggetto l’ABF si è espresso in materia di eredità e conto corrente.
In particolare, nella propria decisione l’ABF affronta i seguenti profili:
- chi può chiedere lo svincolo del conto corrente;
- la documentazione richiesta per lo svincolo del conto.
Possono chiedere lo svincolo del conto:
- gli eredi;
- i legatari e i loro aventi causa.
Ognuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire separatamente per la parte di credito corrispondente alla sua quota ereditaria.
I documenti richiesti per lo svincolo del conto corrente sono:
- il certificato di morte del titolare del conto;
- il testamento pubblicato;
- l’atto di notorietà;
- la dichiarazione di successione con l’individuazione di tutti i successibili e la precisazione della posizione successoria di ognuno.
Si segnala che la banca deve anche controllare se gli eredi abbiano assolto al pagamento della tassa di successione relativamente al conto corrente.
Nel caso di specie, l’intermediario evidenziava l’inidoneità della dichiarazione di successione perché non erano stati indicati tutti i successibili e né la posizione successoria di ognuno, negando quindi lo svincolo del conto corrente.
Infatti, nell’apposito quadro della dichiarazione oltre ai dati della ricorrente, erano stati forniti solamente quelli di altri due coeredi, omettendo i restanti indicati nel testamento.
Sul punto, evidenzia l’ABF, l’intermediario ha tenuto un comportamento corretto nel negare lo svincolo, non potendo verificare adeguatamente le circostanze della successione.
Tale comportamento, continua l’ABF, ispirato da criteri di adeguata prudenza, deve giudicarsi conforme all’art. 48 T.U. 346/90, che fa divieto al debitore dell’eredità di pagare le somme o corrispondere i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, in mancanza della prova della corretta e completa presentazione della dichiarazione di successione.
Nel caso di dichiarazione irregolare, in materia di eredità e conto corrente, nel solco indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 13 aprile 2021 n. 9670; conclude l’ABF, il credito ereditario deve ritenersi inesigibile, così come pure nel caso in cui la dichiarazione presenti delle omissioni.