Il danno da mancata concessione di credito da parte di istituti di credito e società finanziarie deve essere considerato quale danno-conseguenza scaturente dalla illecita segnalazione presso le centrali rischio insolvenza gestite dagli istituti finanziari ex artt. 2050 e 2043 c.c. e dalla conseguente iscrizione presso tali centrali, ed è pienamente risarcibile, non trattandosi di danno evento.
La mancata ammissione di un mezzo istruttorio volto a provare il danno subito in conseguenza dell’erronea segnalazione in centrale rischi si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo.