Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 dicembre 2023 i testi dei due regolamenti e della direttiva approvati dal Parlamento UE lo scorso 9 novembre, relativi al Punto unico di accesso europeo (ESAP) per le informazioni finanziarie, i mercati dei capitali e per la sostenibilità, disponibili al pubblico.
In particolare, sono stati pubblicati:
- il Regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP), che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità
- il Regolamento (UE) 2023/2869 che modifica taluni regolamenti elencati nel 13mo “Considerando”, per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento dell’ESAP;
- la Direttiva (UE) 2023/2864 che modifica talune direttive elencate nel 13mo “Considerando”, per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento dell’ESAP.
L’ESAP permetterà un accesso gratuito, centralizzato, facilmente utilizzabile e digitale alle informazioni finanziarie e di sostenibilità rese pubbliche dalle imprese europee, comprese le piccole imprese, facilitando così il processo decisionale per gli investitori anche retail.
Altresì, accrescendo la circolazione delle informazioni anche transfrontaliere ed aumentando l’utilizzo digitale di queste, l’ESAP contribuirà a promuovere l’integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali in ambito UE, perseguendo gli obiettivi della capital market union.
Per le imprese europee l’ESAP non comporta nuovi obblighi di comunicazione, poiché raccoglierà informazioni già disponibili al pubblico, sulla base del quadro normativo europeo.
Più nel dettaglio, entro il 10 luglio 2027 l’ESMA istituirà e gestirà tale punto di accesso unico europeo e fornirà un accesso elettronico centralizzato alle informazioni seguenti:
- le informazioni rese pubbliche a norma degli atti legislativi dell’Unione elencati nell’allegato al Regolamento (UE) 2023/2859 o a norma di qualsiasi altro atto dell’Unione giuridicamente vincolante, che preveda un accesso elettronico centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP;
- le informazioni che qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro sceglierà di rendere accessibili tramite l’ESAP su base volontaria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1.
A decorrere dal 10 gennaio 2030, inoltre, prenderà avvio la trasmissione dei dati su base volontaria, verso l’organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale, affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l’ESAP.
Entro il 9 gennaio 2030, pertanto, ciascuno Stato membro designerà almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni trasmesse su base volontaria, dandone notifica all’ESMA.
I Regolamenti e la Direttiva entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE.