Gli articoli 2, 9 nonché 168 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che un’operazione di cessione di azioni prevista, ma non realizzata, che non trova la sua causa esclusiva diretta nell’attività economica imponibile della società interessata o che non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario di tale attività economica non rientra nell’ambito di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
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