Con la sentenza n. 24068 del 03 agosto 2022, la Corte di Cassazione (Pres. Manna, Rel. Grasso), ha escluso l’ammissibilità nell’ordinamento societario della delega di funzioni gestorie a soggetti non amministratori.
In particolare, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui
“All’amministratore di una società per azioni non è consentito delegare a un terzo poteri che, per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.
La gestione della società spetta infatti in via esclusiva al consiglio di amministrazione o ai singoli consiglieri eventualmente delegati, dovendosi invece escludere la possibilità di affidare a terzi la direzione totale dell’attività o l’intero potere di rappresentanza.
Ammissibile invece il rilascio di procure “ad negotia”, laddove il limite alla liceità o meno della delega risiede nel numero e nella rilevanza delle operazioni delegate, pur sempre eseguito sotto il controllo degli amministratori.
Sulla base di tali principi la Cassazione ha censurato la delega di funzioni gestorie all’ex amministratore, dimessosi per far rispettare i limiti delle cd. “quote rosa”:
- di stipulare per conto della società contratti di appalto e di vendita per importo massimo di 12 milioni di euro su singola operazione, escludendo limiti derivanti dal cumulo;
- di costituire società all’estero ed acquistare quote di società all’estero, con il solo limite dei 400 mila euro di importo per ciascuna attività.
Attraverso tale procura, che la Cassazione definisce “abdicativa”, l’ex amministratore, formalmente dimessosi, aveva conservato gli ampi poteri tipici dell’amministratore delegato.