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Giurisprudenza

Esclusa la responsabilità della banca per danno da investimento se l’investitore si dichiara esperto e dispone di un notevole capitale investito

12 Aprile 2017

Brando M. Cremona, Trainee presso Linklaters LLP

Tribunale di Padova, 18 febbraio 2017

Di cosa si parla in questo articolo

È esclusa la responsabilità della banca per inadempimento contrattuale e dunque il risarcimento dei danni connessi alle perdite derivanti dall’investimento finanziario effettuato, qualora la parte si sia dichiarata esperta in materia di investimenti anche ad alto rischio, e disponga di un capitale investito di notevole spessore e qualità.

 

Il Tribunale di Padova (seconda sezione civile) con la sentenza adottata il 18 febbraio 2017, ha stabilito che, qualora l’investitore si sia dichiarato esperto in investimenti di prodotti ad alto rischio, con propensione al rischio media, e disponga di un capitale investito di ragguardevoli dimensioni, non possa considerarsi un consumatore sprovveduto con finalità conservative connaturate da basso rischio.

Di conseguenza, non è possibile sostenere di non aver compreso i rischi collegati all’investimento effettuato, nell’ottica di ottenere il risarcimento dei danni patiti come conseguenza della perdita derivante dal default dell’istituto emittente lo strumento finanziario nel quale si aveva investito.

La sentenza in commento si pone a conclusione di un giudizio instaurato nei confronti di un primario istituto bancario italiano, che aveva incorporato lo sportello presso il quale la parte attrice aveva acquistato delle obbligazioni emesse da una banca islandese. Pur essendo tale titolo inserito nell’elenco di strumenti finanziari segnalati dal Consorzio Patti Chiari come titoli a basso rischio, la parte attrice ha dedotto come, a seguito del default dell’istituto emittente, l’intero capitale investito fosse andato perduto. Alla luce di quanto precede, parte attrice ha agito in giudizio chiedendo la condanna dell’istituto bancario al risarcimento del danno nonché, in via subordinata, l’accertamento di responsabilità precontrattuale e contrattuale per violazione degli obblighi di informazione dettati dagli artt. 21 ss. di cui al d.lgs 58/1998 (TUF) e artt. 27 ss. di cui al dal Reg. Consob 16190/2007 stante la sua natura di sprovveduto consumatore, dunque dal profilo non adeguato all’investimento effettuato. Dall’altro lato, parte convenuta chiede il rigetto delle summenzionate domande, evidenziando come gli attori si qualifichino come investitori esperti, dunque pienamente edotti della rischiosità dell’investimento effettuato.

In primo luogo, il Tribunale prende atto di come, nelle more del giudizio, gli attori abbiano beneficiato di un rimborso extragiudiziale a compensazione di gran parte delle perdite asseritamente subite. Tale evento si porrebbe tuttavia nell’ottica di dimostrare l’indeterminatezza e dunque la non accoglibilità delle domande risarcitorie proposte.

Difatti, qualora tale rimborso parziale fosse stato effettuato a seguito della eventuale sentenza favorevole di accoglimento, gli attori avrebbero potuto ottenere una condanna dell’istituto bancario convenuto ad un risarcimento pieno, quando in realtà la perdita effettiva si sarebbe dovuta calcolare al netto del rimborso ricevuto. Non avendo parte attrice dimostrato che il rimborso ottenuto sia l’unico o l’ultimo su cui fosse possibile contare (all’esito delle procedure concorsuali cui è sottoposta la banca emittente islandese), la relativa posizione economica, e quindi il danno patito concretamente, non possono essere definiti con certezza.

Di conseguenza, il Tribunale rileva di dover rigettare per indeterminatezza le domande attoree, a fronte del concreto rischio di riconoscere alla parte attrice, in caso di sentenza favorevole, il diritto ad ottenere delle somme che potrebbero essere in futuro ricevute anche dalla procedura concorsuale summenzionata.

Sul punto, tuttavia, il Tribunale svolge un’ulteriore considerazione, giungendo a rilevare la non soltanto l’indeterminatezza ma, in ogni caso, anche la manifesta infondatezza delle domande effettuate.

Infatti, pur assumendo che il rimborso incassato dagli attori chiarisca definitivamente la loro posizione economica, gli stessi non possono qualificarsi come “sprovveduti consumatori” (così come da loro argomentato negli atti di causa).

Pur essendosi descritti infatti come semplici consumatori con finalità di conservazione del patrimonio e dunque di orientamento degli investimenti al basso rischio, il Tribunale rileva come, nella realtà, gli attori si fossero dichiarati, in una profilatura in possesso della banca, esperti di investimenti ad alto rischio e con propensione al rischio media.

Unendo tale dichiarazione alla circostanza che il portafoglio titoli detenuto dagli attori risulta essere di ingenti dimensioni e orientato allo speculativo investimento azionario (ritenuto incompatibile con una profilatura a basso rischio), il Tribunale conclude che gli attori non possano che considerarsi degli investitori esperti, con conseguente piena consapevolezza dell’investimento effettuato e dei rischi ad esso relativi.

In subordine, il Tribunale rileva altresì che l’evento alla base delle perdite lamentate dagli attori – il default dell’istituto islandese, situato in altro stato sovrano rispetto all’Italia – non fosse certamente prevedibile in quanto tale dall’istituto bancario. Oltretutto, essendo i titoli obbligazionari in oggetto stati esclusi dal paniere del Consorzio Patti Chiari solamente a seguito del default, nulla avrebbe potuto fare l’istituto se non tempestivamente informare gli attori di tale esclusione. Tale informativa sarebbe tuttavia giunta in ogni caso a default ormai avvenuto, e non avrebbe potuto consentire agli stessi di evitare le perdite subite.

Viene in tal senso rilevato dal Tribunale che la gestione e l’aggiornamento costante del paniere di titoli rientranti nel Consorzio Patti Chiari non è infatti di responsabilità dell’istituto bancario, ma appunto del Consorzio, che dunque si qualifica come il soggetto rispetto al quale gli attori avrebbero potuto meglio rivolgere le proprie doglianze.

In conclusione, il Tribunale rigetta le domande attoree, ritenendo come le perdite subite rientrino nell’alea che contraddistingue qualunque investimento finanziario, e come tali siano note agli attori sulla base della loro qualifica di esperti investitori e della documentazione contrattuale ricevuta.

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