È legittimamente escluso dal passivo fallimentare il credito per prestazioni professionali laddove sia provato il grave inadempimento in capo al professionista nello svolgimento dell’incarico affidatogli.
Nel confermare la decisione del Tribunale di Treviso in tal senso, la Suprema Corte ha precisato che, in ossequio ai criteri di legge sul riparto dell’onere della prova, a fronte dell’eccezione di inadempimento mossa dalla curatela, sia a carico del professionista la dimostrazione della non imputabilità di detto inadempimento, dovendosi viceversa ritenere definitivamente escluso il credito ogniqualvolta il professionista non sia in grado di assolvere a siffatto onere probatorio.