In caso di rinegoziazione del piano di ammortamento di un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, la modifica al piano può considerarsi neutra per l’ipoteca solamente ove alla rinegoziazione segua la corresponsione del medesimo ammontare a titolo di interessi distribuito in un arco temporale diverso. In caso contrario, si produce l’effetto della novazione dell’obbligazione originaria che, in quanto tale, richiede l’iscrizione ipotecaria. Ciò, in quanto tutte le modifiche del rapporto sono soggette a iscrizione quando incidono sulla porzione di bene assoggettato a vincolo reale e aggredibile, a garanzia del credito privilegiato. Gli interessi sono invero garantiti e collocati al medesimo grado del credito, quale accessorio, in ragione della originaria individuazione del credito garantito e delle relative annualità.
La revoca dell’ipoteca, al di fuori dei casi di simulazione del contratto, non comporta necessariamente l’esclusione dell’ammissione al passivo del mutuo, che, se revocato, determinerebbe comunque la necessaria restituzione della somma mutuata alla banca in moneta fallimentare.