La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, chiarisce la ripartizione dell’onere probatorio nel contesto “bifasico” dell’esclusione di un credito dallo stato passivo e del successivo – eventuale – giudizio di opposizione.
In primo luogo, rileva la Corte, il giudice delegato ha la possibilità di escludere un determinato credito dallo stato passivo sulla base della semplice contestazione dello stesso da parte del curatore, senza che quest’ultimo sia tenuto a proporre in via riconvenzionale azione revocatoria nel giudizio promosso dal creditore ai sensi dell’art. 98 l. fall., potendo la revocabilità dell’atto, che postula un accertamento costitutivo nel quale l’intervento del giudice non ha carattere necessario, farsi valere anche in via di eccezione. Del pari, con riferimento al curatore non opera, nel successivo eventuale giudizio di opposizione introdotto dal creditore escluso, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. in materia di ius novorum, in quanto “il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell’opposizione, se esclude l’immutazione del thema disputandum e non ammette l’introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all’esame del giudice delegato”.
Per converso, graverà sul creditore opponente l’onere di documentare e allegare gli elementi a sostegno del proprio asserito diritto di essere ammesso allo stato passivo del fallimento.