Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte dichiara infondati i motivi di ricorso avverso il decreto che riconosce l’ammissione del credito del ricorrente al passivo del fallimento resistente negandone il privilegio richiesto ai sensi dell’art. 2751-bis, n.2 c.c.. Nel caso di specie la domanda di insinuazione fallimentare era stata proposta da uno studio associato.
La Corte di Cassazione con la decisione in commento ribadisce il principio secondo il quale la domanda di insinuazione al passivo del fallimento proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n.2 c.c., a meno che l’istante non dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva e prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione.