L’ordinanza in esame si concentra sull’invalidità o meno di alcune delibere assembleari, sostenuta dai ricorrenti sulla base dell’applicazione della sanzione di esclusione del diritto di voto (di cui all’art. 110 T.U.F.) per violazione delle diposizioni in tema di collusione ex art. 106 T.U.F nel corso della precedente O.P.A. da parte del precedente offerente (ora socio).
Con il provvedimento di novembre scorso, il Tribunale di Genova ha osservato come l’art. 110 T.U.F richiami (e debba considerarsi applicabile a) la violazione degli “obblighi previsti” nella sezione II del medesimo capo in modo esplicito. Il Tribunale ha quindi constatato preliminarmente che, per la parte che qui interessa relativamente alla presenza di un intento “collusivo”, l’art. 106 T.U.F. rientra certamente nelle norme della seconda sezione, ma non pone alcun obbligo esplicito. Conclude quindi il Tribunale osservando che la fattispecie in esame e gli obblighi di cui all’art. 110 T.U.F. integrano due casi diversi e distinti, applicandosi la sanzione dell’esclusione del diritto di voto alla violazione degli obblighi di lanciare un’O.P.A. (quest’ultimi, sì, previsti come tali nell’art. 106 T.U.F.).
A sostegno delle proprie osservazioni, i giudici genovesi hanno analizzato come il potere d’intervento, riconosciuto alla Consob in tali ipotesi ex art. 106 T.U.F., è sottoposto ad un giudizio che la stessa effettua, avendo riguardo all’interesse degli investitori, e che di conseguenza il medesimo potere si configura come assolutamente discrezionale. Nell’ordinanza viene richiamata anche giurisprudenza amministrativa, illustrando che il potere della Consob non è solo discrezionale, ma anche costitutivo, e che, in ogni caso, non può configurarsi come una sanzione per violazione di obblighi (a riprova della non configurabilità di un obbligo in tal senso).
Conclude quinid il Tribunale sottolineando che la collusione di cui all’art. 106 comma 3, lett. d, T.U.F. non integra un caso di applicazione delle sanzioni di cui all’art. 110 T.U.F. (ossia l’esclusione del diritto di voto del soggetto che le viola).